Spese di lite nel giudizio di equa riparazione e minimi tabellari inderogabili (Cass. civ. Sez. II n. 12114 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 avverso il decreto di rigetto non è assimilabile ad un appello. Se la domanda viene accolta in tale sede, la condanna alle spese segue l’esito complessivo del giudizio, senza che sia possibile procedere a una distinta liquidazione per la fase monocratica. Il giudice può procedere a una liquidazione globale delle spese legali, ma non può scendere al di sotto dei valori minimi tabellari, aventi carattere inderogabile. La trattazione del processo, anche in assenza di istruzione probatoria, legittima il diritto al compenso della relativa fase. L’aumento del compenso ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014 richiede tecniche informatiche raffinate di tipo ipertestuale, non essendo sufficiente il mero utilizzo del processo telematico.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva l’indennizzo per l’irragionevole durata di un processo civile articolato in tre gradi, concluso con pronuncia di legittimità. Il giudice designato rigettava la domanda con decreto monocratico, ritenendo operante la presunzione di insussistenza del pregiudizio per il modesto valore della controversia, ridottosi progressivamente fino a poche centinaia di euro.
Proposta opposizione, la Corte d’appello accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo una somma di euro 2.400,00 oltre interessi e condannando l’amministrazione alle spese. Il ricorrente impugnava quindi il decreto per cassazione, censurando la quantificazione delle spese di lite, la mancata liquidazione della fase di trattazione e l’omesso riconoscimento dell’aumento per gli atti redatti con modalità ipertestuali.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i due motivi e li ritiene fondati. Il punto di partenza è la natura dell’opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89 del 2001: essa non è assimilabile a un appello. Ne deriva che, in caso di accoglimento, la condanna alle spese segue l’esito complessivo del giudizio e non può essere frazionata tra fase monocratica e fase collegiale. Il richiamo ai precedenti Sez. II n. 23630 del 2024 e Sez. VI-2 n. 18200 del 2015 sorregge questa ricostruzione.
Il collegio precisa poi che la liquidazione globale è consentita, ma incontra un limite invalicabile nei valori minimi tabellari, qualificati come inderogabili, secondo l’insegnamento di Sez. II n. 9815 del 2023. Sul piano della singola fase, la Corte ribadisce che la trattazione del processo, pur in assenza di istruzione probatoria, genera il diritto al compenso corrispondente, come affermato da Sez. VI-2 n. 34575 del 2021.
Quanto all’aumento ex art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55 del 2014, la Corte esclude che basti il mero utilizzo del processo telematico. Occorre invece che gli atti e i documenti siano redatti con tecniche informatiche più raffinate, capaci di consentire la navigazione interna mediante indici e riferimenti incrociati, riducendo i tempi di consultazione, secondo Sez. IV n. 21365 del 2023. Nel caso concreto il requisito sussiste, essendo stati gli atti redatti con tecniche ipertestuali.
Applicando la tabella 12 del d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi dinanzi alla Corte d’appello, in relazione al procedimento di equa riparazione e assumendo come riferimento l’importo liquidato di euro 2.400,00, la Corte determina un minimo tabellare di euro 1.458,00, articolato nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria o di trattazione e decisionale. La liquidazione di euro 962,00 operata dalla Corte d’appello risulta pertanto inferiore ai minimi.
Il ricorso è quindi accolto, con cassazione del decreto impugnato limitatamente ai motivi accolti e rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Salerno in diversa composizione.
Nota della Redazione
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