Correzione dell’ordinanza che aveva escluso il raddoppio del contributo per il CNR (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17369 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualifica di “amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito” non si desume per via induttiva, ma è consacrata dall’art. 3, lett. q), d.P.R. n. 115/2002. Solo le amministrazioni statali e quelle espressamente ammesse da norme di legge alla prenotazione a debito non sono tenute al pagamento contestuale del contributo unificato. Il C.N.R., ente pubblico diverso dall’amministrazione dello Stato, è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura senza essere ammesso alla prenotazione a debito. Ne consegue che l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 trova applicazione anche nei suoi confronti e che l’opposta statuizione, frutto di errore materiale, va corretta.
Il Fatto
Con ordinanza n. 310/2024 del 05.01.2024, questa Corte aveva rigettato il ricorso proposto dal C.N.R. contro una ricercatrice, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. In quella sede si era escluso, con un inciso della motivazione, che sussistessero le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato, sul rilievo che la parte, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, fosse istituzionalmente esonerata dal materiale versamento.
Rilevato l’errore, è stata avviata la procedura di correzione d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis, comma 1, cod. proc. civ., con le comunicazioni di rito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione che l’inciso contenuto nella precedente ordinanza, con cui si erano ritenute insussistenti le condizioni per il raddoppio del contributo, è frutto di errore materiale. La definizione di amministrazione ammessa alla prenotazione a debito non si ricava per via induttiva da fonti diverse dal Testo Unico sulle spese di giustizia, ma è fissata dall’art. 3, lett. q), d.P.R. n. 115/2002: è tale l’amministrazione dello Stato o altra amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o spese a suo carico.
Ne deriva che solo le amministrazioni statali e quelle espressamente abilitate da apposite norme di legge non sono tenute al pagamento contestuale del contributo unificato all’atto dell’iscrizione a ruolo, beneficiando della prenotazione di cui all’art. 158 d.P.R. n. 115/2002, con annotazione sul foglio delle notizie ai fini del successivo recupero ai sensi dell’art. 280 del medesimo d.P.R.
Il C.N.R. è ente pubblico diverso dall’amministrazione dello Stato, come si evince dall’art. 2 del d.lgs. n. 127/2003, e, ai sensi dell’art. 15, comma 7, del medesimo decreto, è stato autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura senza però essere ammesso espressamente alla prenotazione a debito. L’esonero non può quindi desumersi dalla sola qualità soggettiva.
La Corte dispone pertanto la correzione: nella parte motiva va eliminata la frase del secondo capoverso del punto 5 del “Considerato che”; nel dispositivo, dopo l’interpunzione che segue le parole «accessori di legge», va aggiunta la statuizione che dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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