Sgravi contributivi CFL: l’onere di provare lo stato di disoccupazione grava sul datore di lavoro (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7721 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti, compreso lo stato di disoccupazione del lavoratore assunto per oltre un anno. Tale regola si applica anche quando le condizioni legittimanti il beneficio siano state dettate da disposizioni comunitarie, come nel caso dei contratti di formazione e lavoro qualificati come aiuti di Stato dalla Commissione europea. La consulenza tecnica d’ufficio non costituisce prova della circostanza di fatto della disoccupazione, né è mezzo istruttorio in senso proprio, non richiedendo la verifica di tale requisito specifiche conoscenze tecniche. La produzione documentale dell’ente previdenziale in appello è ammissibile quando è volta a rafforzare la contestazione sull’insussistenza del presupposto, non a provare un proprio diritto soggetto a decadenza.

Il Fatto

La società proponeva opposizione avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps per il recupero di sgravi contributivi fruiti a seguito dell’assunzione di lavoratori con contratti di formazione e lavoro, dichiarati aiuti di Stato dalla decisione della Commissione europea dell’11.5.1999. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione e la Corte d’appello di Lecce riformava in parte la pronuncia. La Corte territoriale, da un lato, riteneva provato per uno dei lavoratori il requisito della disoccupazione per almeno un anno, nonché tardivi i documenti prodotti dall’Inps in appello per smentire tale stato; dall’altro, ammetteva la documentazione prodotta dall’ente per dimostrare che la società aveva superato la soglia di €100.000 di aiuti, ritenendo che la prova del mancato superamento del limite del de minimis spettasse alla società.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso incidentale della società per difetto di autosufficienza, non avendo il motivo trascritto né riportato compiutamente il tenore dell’atto d’appello dell’Inps.

Esaminando il primo motivo di ricorso principale, la Corte ha affermato che la prova dello stato di disoccupazione di durata superiore all’anno non spetta all’ente previdenziale. Trattandosi di dimostrare uno dei presupposti costitutivi del diritto allo sgravio, l’onere probatorio incombe sulla società che invoca il beneficio. La Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, in materia di sgravi contributivi, l’impresa deve provare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla fattispecie normativa invocata, anche quando le condizioni siano state dettate da disposizioni comunitarie.

Quanto alla consulenza tecnica d’ufficio, la Corte ha precisato che la sola affermazione finale di ricorrenza dello stato di disoccupazione non costituisce prova di quest’ultima, trattandosi di circostanza di fatto fondata su documenti che non richiede alcuna valutazione tecnica. La c.t.u. non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze.

La Corte ha inoltre ritenuto ammissibili i documenti prodotti dall’Inps in appello, poiché volti a rafforzare la contestazione già mossa in primo grado circa la mancata dimostrazione del requisito, e non a sostenere un proprio diritto soggetto a decadenza. Il secondo motivo di ricorso principale è stato dichiarato assorbito, mentre il secondo motivo di ricorso incidentale è stato ritenuto infondato, in quanto basato sulla stessa erronea premessa circa la ripartizione dell’onere probatorio. La sentenza è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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