Ricongiungibilità presso la cassa professionale dei contributi versati alla Gestione separata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23108 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il libero professionista iscritto a una cassa di previdenza di categoria può avvalersi della facoltà di ricongiunzione prevista dall’art. 1, comma 2, della l. n. 45/1990 anche per i periodi contributivi maturati nella Gestione separata INPS anteriormente all’iscrizione, in assenza di una disposizione normativa primaria che ne escluda espressamente l’applicabilità. La natura integralmente contributiva della Gestione separata e la previsione di strumenti alternativi di valorizzazione della contribuzione, quali il cumulo di cui al d.lgs. n. 184/1997, la totalizzazione o la pensione supplementare, non determinano un rapporto di necessaria esclusione con l’istituto della ricongiunzione, che resta operante in mancanza di una deroga espressa. In tema di spese processuali, la compensazione ex art. 92 cod. proc. civ. richiede, nella formulazione applicabile ratione temporis, la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, il cui generico richiamo alla “complessità della materia” integra una clausola di stile inidonea a soddisfare il requisito motivazionale di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Un’architetto, iscritta alla Gestione separata INPS dal 1996 al 2001 e successivamente dal 2001 a Inarcassa, otteneva dal Tribunale di Arezzo l’accertamento del diritto a ricongiungere presso la cassa professionale la contribuzione versata alla Gestione separata. La Corte d’appello di Firenze rigettava l’impugnazione dell’INPS, valorizzando il precedente di legittimità n. 26039 del 2019. Avverso tale sentenza l’Istituto proponeva ricorso per cassazione, deducendo che, per gli assicurati soggetti al sistema contributivo, la contribuzione versata alla Gestione separata sarebbe valorizzabile esclusivamente mediante cumulo o pensione supplementare e non tramite ricongiunzione. La professionista resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale avverso il capo di sentenza relativo alla compensazione delle spese del giudizio di appello.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso principale, richiamando il principio già affermato dalla sentenza n. 26039 del 2019 e ribadito dall’ordinanza n. 3635 del 2023, secondo cui nell’interpretazione dell’art. 1, comma 2, della l. n. 45/1990 non vengono in rilievo limiti ostativi derivanti dalla disomogeneità del metodo di calcolo o dalla pretesa specialità della Gestione separata. La ricongiunzione si pone come opzione rispetto ad altri istituti che consentono l’utilizzazione della contribuzione pregressa, senza che la coesistenza di rimedi diversi si traduca in un rapporto di necessaria esclusione.
La Corte esclude che il combinato disposto dell’art. 1, comma 19, della l. n. 335/1995 e dell’art. 1 del d.lgs. n. 184/1997 postuli un’incompatibilità normativa con la ricongiunzione: il decreto legislativo introduce una facoltà di cumulo ma non contiene alcuna disposizione che abroghi o limiti espressamente l’ambito soggettivo della l. n. 45/1990. Né tale esclusione può desumersi dal silenzio della normativa successiva, atteso che il mancato richiamo di un istituto già disciplinato da fonte primaria non equivale a una scelta legislativa incompatibile con la sua persistente operatività.
In relazione al ricorso incidentale, la Corte lo accoglie, ritenendo fondata la censura avverso la compensazione integrale delle spese disposta dalla Corte territoriale. L’art. 92 cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132/2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, consente la compensazione soltanto in presenza di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre ragioni gravi ed eccezionali. Il generico richiamo alla «complessità della materia del contendere» si risolve in una clausola di stile inidonea a integrare tale paradigma, non esplicitando i profili di obiettiva incertezza e non confrontandosi con il precedente di legittimità posto a fondamento della decisione, emesso prima della proposizione dell’originario ricorso.
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Nota della Redazione
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