Compensazione IVA con credito IRPEF senza F24 esclude l’avviso bonario (Cass. civ. Sez. V n. 17370 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controllo automatizzato delle dichiarazioni, l’iscrizione a ruolo dell’imposta e l’emissione della cartella di pagamento sono legittime quando l’amministrazione finanziaria accerta che il contribuente ha illegittimamente utilizzato un credito d’imposta, traducendosi tale utilizzo in un debito e integrando un mero errore di calcolo. In tale ipotesi non è richiesta la preventiva comunicazione di irregolarità, poiché la procedura non si limita a rilevare errori materiali né impone rettifiche preventive dei dati dichiarati. La compensazione tra crediti e debiti tributari, tuttavia, si fonda sul versamento, anche a saldo zero, del modello F24, sicché non opera in base alla mera indicazione dei debiti e crediti nella dichiarazione. Ove la sentenza di merito non esamini la spettanza del credito, non controversa tra le parti, incorre in errore di diritto.
Il Fatto
Il contribuente aveva presentato la dichiarazione mod. Unico Persone Fisiche 2013 per l’anno d’imposta 2012, indicando un debito IVA di € 7.025,00 e un credito d’imposta IRPEF di € 645,00, maturato nello stesso anno. Nel liquidare l’imposta, il debito IVA veniva compensato con il credito IRPEF, riducendone l’ammontare. A seguito del controllo automatizzato, l’amministrazione finanziaria non operava la compensazione e iscriveva a ruolo l’intero debito IVA, oltre sanzioni e interessi, notificando la relativa cartella.
Il contribuente impugnava la cartella davanti alla CTP di Roma, eccependo la nullità per mancata comunicazione di irregolarità e il difetto di motivazione. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo necessaria la comunicazione prodromica e non provato il suo invio. La CTR del Lazio ribaltava la decisione, accogliendo l’appello dell’Ufficio. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione degli artt. 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972, oltre all’art. 6, comma 5, l. n. 212 del 2000, per aver escluso la necessità della preventiva comunicazione di irregolarità a fronte di un’imposta diversa da quella dichiarata.
Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui, ai fini della legittimità dell’iscrizione a ruolo, l’amministrazione può verificare la correttezza del credito indicato dal contribuente anche tramite le dichiarazioni degli anni precedenti, senza un accertamento sostanziale (Sez. V n. 29582 del 2018). La cartella è però legittima solo quando il controllo automatizzato accerta che, per errori materiali o di calcolo, il contribuente ha illegittimamente utilizzato un credito, traducendosi in un debito (Sez. V n. 20643 del 2021); in caso di mancato utilizzo, è possibile solo la rettifica dell’errore, non la cartella.
Nel caso concreto, la Corte rileva che il contribuente ha utilizzato il credito IRPEF in compensazione senza compilare il modello F24. Richiama sul punto Sez. 6-5 n. 26086 del 2016, per cui la compensazione non opera in base alla mera indicazione dei debiti e crediti nella dichiarazione; e Sez. V n. 1711 del 2018, secondo cui la cartella emessa ex art. 36-bis non richiede di regola la preventiva comunicazione, salvo che la procedura imponga rettifiche preventive dei dati dichiarati.
Vertendosi in tema di meri errori di calcolo, la Corte conclude che la comunicazione di irregolarità non era necessaria. La CTR ha però mancato di applicare i principi delle Sezioni Unite n. 17757 e n. 17758 del 2016 e di Sez. V n. 4392 del 2018 in tema di compensazione, non esaminando la spettanza del credito, non controversa tra le parti. Il primo motivo è quindi accolto, nei limiti indicati.
Il secondo motivo, con cui si deduce la nullità della sentenza per motivazione assolutamente carente, è invece infondato. Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ad opera dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, il sindacato resta circoscritto al minimo costituzionale dell’art. 111, comma 6, Cost. (Sez. V n. 7090 del 2022; Sez. Un. n. 8053 del 2014). La CTR ha sinteticamente chiarito che la compensazione non era stata fatta valere nelle forme di legge, non essendo stato compilato il modello F24, e la motivazione non è apparente. La Corte cassa quindi la sentenza e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.
Nota della Redazione
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