Fondazioni liriche, divieto di conversione del contratto a termine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17372 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle fondazioni lirico-sinfoniche il divieto di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato trova fondamento nella natura imperativa delle disposizioni di settore, poste a tutela di un interesse generale, la cui violazione dà luogo a nullità virtuale ai sensi dell’art. 1418, primo comma, cod. civ.. Tale assetto non contrasta con la clausola 5 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che non impone agli Stati membri la trasformazione del rapporto, ma esige una misura sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva, individuata nel risarcimento del danno. La specialità della disciplina degli enti lirici, con i vincoli assunzionali e le procedure concorsuali che la connotano, rende le situazioni non comparabili con i rapporti di lavoro alle dipendenze di privati, con conseguente esclusione di profili discriminatori.
Il Fatto
La ricorrente, professoressa d’orchestra, ha lavorato dal 2007 al 2019 presso la Fondazione Teatro Massimo di Palermo in forza di una successione di contratti a tempo determinato. Dedotta la precarietà del rapporto, ha agito per l’accertamento dell’illegittimità del termine, la conversione a tempo indeterminato del rapporto e la condanna dell’ente alla reintegra e al risarcimento del danno.
Il Tribunale ha accolto il ricorso. La Corte d’appello di Palermo, richiamando le Sezioni Unite n. 5542/2023 e n. 5556/2023, ha riformato la decisione, rigettando la domanda di conversione e riconoscendo il solo risarcimento del danno nella misura massima di dodici mensilità. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, opponendosi alla proposta di definizione anticipata e chiedendo la sospensione in attesa della pronuncia pregiudiziale sollecitata dal Tribunale di Milano.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto un profilo processuale, dando atto che il consigliere delegato autore della proposta di definizione accelerata può far parte del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non avendo la proposta funzione decisoria né configurandosi la decisione camerale come fase autonoma di riesame.
Nel merito, la Corte rileva che la sentenza impugnata si è uniformata al principio delle Sezioni Unite n. 5542/2023, dal quale la sezione ordinaria non può discostarsi ai sensi dell’art. 374, comma 3, cod. proc. civ.. Il ricorso non prospetta argomenti nuovi rispetto a quelli già valutati, né motivi idonei a una nuova rimessione al massimo collegio.
Quanto all’asserito giudicato costituzionale formatosi sulla pronuncia n. 260/2015, la Corte osserva che gli effetti di quella decisione restano circoscritti all’illegittimità della normativa di interpretazione autentica, per violazione del principio di irretroattività della legge. La qualificazione privatistica degli enti non è stata negata, ma non esclude deroghe alla disciplina comune ove sussistano disposizioni speciali di settore. Il divieto di conversione si fonda sulle nullità virtuali: la conversione presuppone che l’atto possa validamente produrre gli effetti del diverso contratto, ciò che non avviene quando quest’ultimo sia affetto da nullità.
Sul piano unionale, la clausola 5 impone di sanzionare in modo effettivo l’abuso nella reiterazione del rapporto a termine, ma non obbliga alla conversione. La sentenza CGUE Sciotto del 25 ottobre 2018 ha ritenuto sufficiente il risarcimento, e la sentenza Santoro del 7 marzo 2018 ha escluso profili discriminatori. Non sussistono dunque ragioni per un nuovo rinvio pregiudiziale, essendosi la Corte di Giustizia già pronunciata.
La Corte esclude il carattere discriminatorio del trattamento, non comparabile con quello dei dipendenti di privati per la specialità dei vincoli assunzionali. Nega altresì la sospensione ex artt. 294 e 295 cod. proc. civ., non vertendosi in ipotesi di sospensione obbligatoria. Il ricorso è rigettato; il giudizio, definito in conformità alla proposta, comporta l’applicazione dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. e la condanna della ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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