Il trasferimento presuppone il passaggio tra distinte unità produttive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4198 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c. implica il mutamento definitivo dell’assegnazione del lavoratore tra due distinte unità produttive, non essendo sufficiente un mero cambiamento del luogo geografico di esecuzione della prestazione quando questo avvenga nell’ambito della medesima unità. Il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive è limitato alla verifica di corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa, senza sindacare il merito della scelta imprenditoriale. La situazione di incompatibilità ambientale, anche derivante dalla revoca del gradimento del committente in un rapporto di appalto, può costituire legittima ragione organizzativa del trasferimento, prescindendo dalla colpa del lavoratore.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Firenze, riformando la sentenza di primo grado, aveva annullato il trasferimento della lavoratrice disposto nel dicembre 2018 dalla società datrice di lavoro, condannando quest’ultima a reintegrarla presso lo stabilimento della committente. Il giudice di secondo grado aveva qualificato l’atto come trasferimento da assoggettare alla disciplina dell’art. 2103 c.c., ritenendo decisiva l’assenza di una clausola di gradimento nel contratto di appalto tra la committente e la cooperativa.
La società aveva proposto ricorso per cassazione con sei motivi, contestando, tra l’altro, la qualificazione giuridica operata dalla Corte territoriale e la mancata considerazione della situazione di incompatibilità ambientale della lavoratrice presso il terzo committente, che aveva revocato il gradimento e ritirato il badge di accesso allo stabilimento.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente rigettato il primo motivo, relativo al preteso giudicato interno sulla qualificazione dello spostamento. Ha osservato che il giudizio di appello si estende ai punti della sentenza di primo grado implicitamente connessi a quelli censurati e che non è suscettibile di passare in giudicato una mera asserzione contenuta nella motivazione, riferendosi il giudicato interno alla sola sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico.
Nel merito, la Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo, censurando l’affermazione della Corte territoriale secondo cui ogni cambiamento fisico e definitivo della sede di lavoro integrerebbe la fattispecie del trasferimento. Richiamando la consolidata giurisprudenza formatasi sull’art. 2103 c.c., anche dopo le modifiche del d.lgs. n. 81/2015, la Corte ha ribadito che il trasferimento presuppone il passaggio «da una unità produttiva ad un’altra», nozione caratterizzata da autonomia funzionale e amministrativa tale da costituire una componente organizzativa dell’impresa. Il solo mutamento geografico non è di per sé idoneo a configurare il trasferimento quando lo spostamento avvenga nell’ambito della medesima unità produttiva.
La Corte ha inoltre stigmatizzato la mancata verifica, da parte del giudice di merito, della sussistenza di due distinte unità produttive di provenienza e destinazione, non potendo soccorrere il criterio del rilevante spostamento territoriale in ragione della minima distanza tra le due sedi di lavoro.
Quanto alla legittimità del provvedimento datoriale fondato su ragioni organizzative, la Corte ha richiamato il principio per cui il controllo giurisdizionale deve accertare solo la corrispondenza tra il provvedimento e le finalità tipiche dell’impresa, senza estendersi al merito della scelta imprenditoriale. Ha precisato che l’incompatibilità ambientale, anche a prescindere da una valutazione soggettiva di colpa, può costituire valida ragione giustificatrice del trasferimento, come affermato dalle Sezioni Unite n. 4747 del 1986 e dalla giurisprudenza successiva.
La mancanza di gradimento del committente, pur in assenza di una clausola contrattuale che la formalizzi, è stata ritenuta idonea a porre il mutamento di sede tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro appaltatore può adottare sul piano tecnico, organizzativo e produttivo. La Corte ha quindi accolto il secondo e il terzo motivo, assorbito i restanti e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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