Inosservanza tracciabilità pagamenti ASD non esclude deducibilità costi (Cass. civ. Sez. V n. 17373 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pagamenti effettuati nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche, l’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità non determina la indeducibilità dei costi in capo al soggetto erogante. All’esito della riscrittura dell’art. 25, comma 5, l. n. 133 del 1999 ad opera dell’art. 37, comma 2, lett. a), l. n. 342 del 2000, il sistema sanzionatorio è rinvenibile esclusivamente in tale comma e comporta, a carico dell’associazione sportiva, la decadenza dalle agevolazioni di cui alla l. n. 398 del 1991 e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 d.lgs. n. 471 del 1997. Ne consegue che la disposizione dell’art. 4 d.m. n. 473 del 1999, che prevedeva la indeducibilità del costo in capo all’erogante, non è applicabile alle fattispecie successive al 1° gennaio 2000. Nel processo tributario, inoltre, le ragioni poste a base dell’atto impositivo segnano i confini del giudizio, sicché il giudice non può integrare la motivazione dell’atto con argomenti diversi da quelli fatti valere dall’ufficio.

Il Fatto

Una società con sede in Trapani impugnava tre avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2007, 2008 e 2009, con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione i costi dedotti per fatture emesse da un’associazione sportiva dilettantistica, per importi complessivi compresi tra circa quarantamila e cinquantamila euro per ciascun periodo.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava le impugnazioni, ritenendo applicabile l’art. 4 d.m. n. 473 del 1999 e non comprovata l’effettività delle operazioni. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riuniti gli appelli, li respingeva. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, con il quale la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 5, l. n. 133 del 1999. Secondo la ricorrente, all’esito delle modifiche intervenute, la disposizione dell’art. 4 d.m. n. 473 del 1999 non sarebbe più applicabile e l’inosservanza dell’obbligo di tracciabilità non consentirebbe il disconoscimento della deducibilità dei costi.

La censura è accolta. La Corte ricostruisce il quadro normativo e rileva che il comma 5 dell’art. 25 l. n. 133 del 1999, nel testo risultante dalla riscrittura operata dall’art. 37, comma 2, lett. a), l. n. 342 del 2000, prevede che l’inosservanza dell’obbligo comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla l. n. 398 del 1991 e l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 d.lgs. n. 471 del 1997. Il sistema sanzionatorio è dunque rinvenibile esclusivamente in tale disposizione e opera a carico dell’associazione sportiva.

L’interpretazione seguita dalla CTR si traduce, invece, in una sanzione non prevista dalla norma a carico del soggetto erogante, il quale perderebbe il diritto alla deduzione per la violazione di una regola di forma. La Corte richiama sul punto il proprio orientamento secondo cui l’art. 25 l. n. 133 del 1999 subordina la perdita dell’agevolazione alla dimostrazione che il Fisco non sia stato in grado di tracciare il pagamento (Cass. civ., Sez. 5, n. 16751 del 9 agosto 2016). A maggior ragione, trattandosi di costi sostenuti per una convenzione pubblicitaria, le modalità di pagamento non possono escluderne la deducibilità.

La Corte evidenzia poi che il d.m. n. 473 del 1999 era stato emanato in attuazione del comma 7 dell’art. 25 l. n. 133 del 1999, disposizione successivamente abrogata dall’art. 37, comma 2, lett. a), l. n. 342 del 2000. L’art. 1, comma 713, l. n. 190 del 2014 ha poi innalzato la soglia dei pagamenti soggetti a tracciabilità da 516,46 a 1.000 euro. Ne deriva che la disposizione dell’art. 4 d.m. n. 473 del 1999 non era applicabile alla fattispecie.

Anche il secondo motivo è fondato. La Corte rileva che l’amministrazione aveva posto a sostegno degli atti impositivi esclusivamente la violazione dell’art. 4 d.m. n. 473 del 1999, mentre la CTR ha esteso il proprio sindacato affermando l’assenza di prova dei costi. Così facendo ha violato il principio secondo cui le ragioni dell’atto impositivo segnano i confini del processo tributario, il cui carattere impugnatorio impedisce all’ufficio di porre a base della pretesa ragioni diverse (Cass. civ., Sez. 6-5, n. 12400 del 21 maggio 2018). Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza e decisione nel merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *