Operazioni oggettivamente inesistenti e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 17412 del 28.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere al proprio onere dimostrativo anche mediante presunzioni semplici. Una volta provata l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale onere non può ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, poiché essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia. Il giudice di merito che neghi rilievo indiziario agli elementi dedotti e provati dall’Ufficio, omettendo di esaminarli, incorre in violazione di legge.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al titolare di una ditta individuale, esercente attività di trattamento e rivestimento di metalli, due avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015. L’Ufficio disconosceva i costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti ricevute da una società fornitrice.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi del contribuente. La Commissione tributaria regionale del Piemonte confermava la pronuncia di primo grado. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi; il contribuente restava intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, con violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Il motivo è infondato: dalla sentenza impugnata emergono in modo chiaro le ragioni della decisione, che si collocano al di sopra del minimo costituzionale richiesto, secondo il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., perché il giudice di appello aveva ritenuto che gli indizi esposti dall’Ufficio non dimostrassero l’inesistenza delle cessioni e dei servizi. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata aveva qualificato l’azione accertativa come un teorema astratto, privo di puntuali e concordanti rilievi critici. La Corte rileva invece che l’Ufficio aveva dedotto e provato plurimi elementi presuntivi di natura oggettiva, indicati in ricorso e contenuti negli avvisi di accertamento, muniti dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ.

La Corte richiama la costante giurisprudenza di legittimità (Sez. V n. 28628 del 2021, Sez. V n. 9723 del 2024, Sez. V n. 23118 del 2024): dimostrata dall’Amministrazione l’oggettiva inesistenza delle operazioni, anche per presunzioni semplici, incombe sul contribuente la prova dell’effettiva esistenza delle operazioni contestate. La regolarità formale delle scritture e dei pagamenti non vale a esonerare dall’onere, poiché tali strumenti servono di regola proprio a far apparire reale un’operazione fittizia.

Il giudice di appello non solo ha negato rilievo indiziario agli elementi dell’Ufficio, ma ha omesso di esaminarli e valutarli concretamente. La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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