Sospensione prescrizione per ruoli affidati prima del 31 ottobre 2013 (Cass. civ. Sez. V n. 18478 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di prescrizione prevista dall’art. 1, comma 623, della legge n. 147/2013 opera per tutti i carichi inclusi in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilievo l’adesione o meno del contribuente alla definizione agevolata di cui al comma 618. La norma non introduce alcuna discriminazione soggettiva tra contribuenti e la sua applicazione generale rientra nella discrezionalità del legislatore, restando esclusa la violazione dell’art. 3 Cost.

Il Fatto

Una società in liquidazione riceveva un’intimazione di pagamento notificata nel 2015, fondata su tre cartelle relative a II.DD., IVA, sanzioni e interessi per i periodi d’imposta 1998 e 1999. La società impugnava gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Torino, che accoglieva il ricorso ritenendo prescritti i crediti portati dalle cartelle.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello. La Commissione tributaria regionale del Piemonte riformava la decisione di primo grado, ritenendo non maturata la prescrizione in forza dell’art. 1, comma 623, ultimo periodo, della legge n. 147/2013, che aveva sospeso il termine per i ruoli effettivamente definibili. La contribuente ricorreva allora in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 1 della legge n. 147/2013, commi 618, 620 e 623. La società sostiene che la sospensione della prescrizione non sarebbe applicabile indistintamente a tutti i crediti affidati in riscossione, ma andrebbe letta in correlazione con la possibilità di definizione agevolata, operando solo per le pretese che si sarebbero potute prescrivere nel periodo di sospensione della riscossione.

La Corte ritiene il motivo specifico ma infondato. Il comma 618 consente ai debitori di estinguere il debito con il pagamento dell’intero importo iscritto a ruolo, con esclusione di interessi per ritardata iscrizione e interessi di mora. Il successivo comma 623 prevede che la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resti sospesa fino al 15 giugno 2014 e che, per il corrispondente periodo, siano sospesi i termini di prescrizione.

La Corte richiama la propria precedente decisione, Cass. ordinanza n. 1893 del 28.01.2020, secondo cui la sospensione riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata. L’accertamento del giudice d’appello si pone dunque in continuità con l’interpretazione del giudice di legittimità.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale prospettata sotto il profilo dell’art. 3 Cost., la Corte la dichiara manifestamente infondata. Il beneficio della norma agevolativa, accessibile a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di legge, non ha introdotto alcuna discriminazione soggettiva, e la previsione della sospensione corrisponde al periodo di riscossione dei carichi nei confronti di tutti i contribuenti.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in 5.900 euro per compensi oltre spese prenotate a debito, e con i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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