Annualità contributiva Enpals non compensabile tra anni solari diversi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17434 del 28.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di lavoro dello spettacolo, il diritto alla pensione di anzianità presuppone il perfezionamento delle annualità di contribuzione secondo il numero di contributi giornalieri richiesti dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 182/1997. L’annualità contributiva non può essere perfezionata mediante compensazione tra le eccedenze di un anno e le carenze di altro anno, raffrontando il fabbisogno complessivo dell’intera vita lavorativa ai contributi versati. La redistribuzione dei contributi giornalieri in surplus postula una previsione esplicita e tassativa della legge, che nel settore dello spettacolo non è rinvenibile, a differenza del lavoro agricolo. La specialità del settore giustifica l’annualità con un numero di contributi inferiore all’anno solare, ma non recide il nesso tra annualità contributiva e anno di versamento.

Il Fatto

Un lavoratore dello spettacolo chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità con decorrenza dall’01.10.2014, sostenendo che i contributi maturati in eccesso in un determinato anno potessero essere valorizzati nell’anno successivo, nell’ambito delle discipline che si sono avvicendate nel tempo. Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 16.02.2022, rigettava il gravame dell’INPS.

L’Istituto ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 182/1997 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il lavoratore resisteva con controricorso. La questione giungeva dinanzi alla Corte per stabilire se l’annualità contributiva Enpals possa perfezionarsi attraverso una compensazione tra anni solari eterogenei.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la sentenza territoriale per avere ritenuto che, ai fini dell’annualità contributiva, non sia necessario maturare nel singolo anno il numero di giornate previsto dalla legge, dovendosi piuttosto valutare se la contribuzione complessiva dell’intero periodo assicurativo copra il fabbisogno complessivo, dato dal numero minimo di giornate per il numero di anni richiesti.

La Corte richiama integralmente il proprio orientamento espresso da Cass. 28.02.2025 n. 5336, che ha già esaminato la medesima questione giuridica. La disciplina speciale dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 182/1997 definisce le condizioni per soddisfare le annualità di contribuzione e indica, per i lavoratori dello spettacolo ascritti ai tre gruppi, il numero dei contributi giornalieri necessari; per la categoria dei lavoratori che prestano attività artistica o tecnica a tempo determinato l’art. 2, comma 2, lettera a), richiede centoventi contributi giornalieri, requisito già introdotto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 503/1992 a decorrere dal gennaio 1993, in luogo dei precedenti sessanta.

Il nesso inscindibile tra contributi giornalieri e orizzonte temporale dell’anno di versamento è coerente con l’esigenza di raccordare la contribuzione al periodo di svolgimento dell’attività e trova conferma nella previsione che limita a 312 i contributi versabili nell’arco di un anno (art. 1, comma 13, del d.lgs. n. 182/1997). La tesi della compensazione tra eccedenze e carenze non è condivisibile: un sistema di redistribuzione delle eccedenze postula una previsione esplicita e una regolamentazione di dettaglio, come avviene nel lavoro agricolo attraverso l’art. 7, commi 9 e 10, del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, che subordina la redistribuzione a presupposti tassativi.

La Corte esclude che il meccanismo di indiscriminata compensazione sia connaturato alla specialità del settore, che già si esprime nel riconoscere un’annualità con contributi inferiori all’anno solare. La Circolare INPS n. 83 del 2006, invocata dal controricorrente, ha riguardo alla collocazione temporale della contribuzione e pone condizioni diverse da quelle dei giudici d’appello. La soluzione prospettata consentirebbe inoltre di valorizzare anni privi di attività e di contribuzione, con variazioni imprevedibili della posizione del lavoratore e disarmonie tra regimi eterogenei.

La Corte dà continuità a tale orientamento, non ravvisando ragionevole motivo per discostarsene, e accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *