Contributo di solidarietà della Cassa commercialisti illegittimo senza base legale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10989 del 26.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il potere delle Casse previdenziali privatizzate di imporre un contributo di solidarietà sulle pensioni erogate deve trovare il proprio fondamento nella legge, alla stregua dell’art. 23 Cost., trattandosi di prelievo riconducibile al genus delle prestazioni patrimoniali imposte. La finalità di assicurare l’equilibrio finanziario di lungo termine, di cui all’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995, non legittima un prelievo avente carattere provvisorio e limitato nel tempo. Il contributo previsto dall’art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 è applicabile solo al ricorrere dei presupposti tassativi ivi fissati, cioè l’inerzia degli enti o il parere negativo dei Ministeri vigilanti, dei quali occorre offrire deduzione circostanziata e prova. In materia di restituzione delle trattenute, si applica la prescrizione decennale, poiché il credito non è liquido ed esigibile, e gli interessi legali decorrono dalla data di ciascun prelievo, configurandosi l’azione come esatto adempimento e non come ripetizione d’indebito.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vicenza, con cui era stata accertata l’illegittimità del prelievo operato da una Cassa nazionale di previdenza e assistenza di categoria, a titolo di contributo di solidarietà, sulla pensione di reversibilità corrisposta a una pensionata. La Cassa era stata condannata a restituire agli eredi, che avevano agito in giudizio, quanto trattenuto sui ratei pensionistici, nei limiti della prescrizione decennale, oltre interessi dalle singole trattenute mensili.

Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Gli eredi hanno resistito con controricorso. Dopo la proposta di definizione accelerata del giudizio, la ricorrente ha chiesto la decisione e la Corte ha fissato l’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 23 Cost. e delle norme sul contributo di solidarietà. La Corte richiama la Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2016, e ribadisce che il potere di imporre il prelievo deve trovare univoco fondamento nella legge, non annoverandosi tra i provvedimenti che le Casse possono adottare in forza di espressa previsione. Dalla scelta legislativa di temperare il sistema del pro rata non si evince alcun fondamento autonomo del potere impositivo.

La Corte esclude che il potere di adottare gli atti necessari a raggiungere l’equilibrio finanziario di lungo termine possa giustificare un contributo straordinario di carattere provvisorio. Le stesse previsioni dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 confermano la necessità di una base legale: è il legislatore a delimitare presupposti e misura del prelievo.

Il secondo motivo, proposto in via gradata, è respinto perché la ricorrente non ha allegato né dimostrato i presupposti fissati dalla legge. L’applicazione del contributo è subordinata all’inerzia degli enti o alla valutazione negativa dei Ministeri vigilanti. A tali presupposti non può essere equiparata l’adozione di delibere dichiarate illegittime, senza conferire ex post alcun crisma di legittimità a un prelievo imposto con requisiti diversi da quelli legali.

Quanto al terzo motivo, la Corte conferma l’applicabilità della prescrizione decennale, in coerenza con le Sezioni Unite n. 17742 del 2015. La prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato: requisito non integrato quando il pensionato ha riscosso solo i ratei nella misura decurtata del contributo.

Il quarto motivo è disatteso: al pensionato competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi, fino all’effettivo pagamento. I crediti previdenziali hanno natura unitaria e l’azione si configura come esatto adempimento, non come ripetizione d’indebito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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