Riduzione della pretesa tributaria in appello ammessa senza mutatio libelli (Cass. civ. Sez. V n. 17454 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario il parziale riconoscimento, in grado d’appello, di un’agevolazione fiscale inizialmente disconosciuta in toto dall’Ufficio non integra una domanda nuova vietata dall’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, ma costituisce mera riduzione della pretesa originaria, riconducibile alla regola per cui il più comprende il meno. Tale riduzione è ammissibile anche se operata per la prima volta in secondo grado, non equivalendo a un diverso e autonomo accertamento in rettifica. Il giudice tributario, quale giudice di impugnazione-merito, è titolare del potere officioso di rideterminare la pretesa entro i limiti delle domande di parte, senza limitarsi all’annullamento dell’atto impositivo.

Il Fatto

La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria rettificava il reddito d’impresa dichiarato da una società esercente attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per l’anno 2008. La pretesa si fondava sul disconoscimento integrale dell’agevolazione c.d. Tremonti Ambiente, prevista dall’art. 6, commi da 13 a 19, della L. n. 388 del 2000, consistente nella detassazione della quota di reddito destinata a investimenti ambientali.

La società impugnava l’atto dinanzi alla CTP, che accoglieva il ricorso annullando la pretesa. La decisione era appellata dall’Ufficio; il procedimento veniva riunito con altro appello della società relativo a due ulteriori avvisi concernenti gli anni 2009 e 2010, fondati sul disconoscimento della perdita utilizzata in compensazione e derivante dalla detassazione operata per il 2008. Dopo un rinvio, la CTR determinava in 2.276.074 euro il sovraccosto ambientale posto a base dei recuperi. Proposto ricorso per cassazione, l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono privi di fondamento. La Corte muove dalla constatazione che con l’avviso di accertamento l’Ufficio aveva negato in toto l’agevolazione. Da qui la conclusione che il successivo parziale riconoscimento del beneficio non costituisce esercizio di una pretesa tributaria diversa da quella risultante dall’atto impositivo, risolvendosi in una riduzione quantitativa della medesima pretesa.

Ne discende l’esclusione di una mutatio libelli: nel disconoscimento totale dell’agevolazione deve ritenersi incluso quello solo parziale, in applicazione della regola generale secondo cui il più comprende il meno. Parimenti esclusa è l’introduzione di una domanda nuova vietata dall’art. 57, comma 1, del D. Lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di semplice riduzione della domanda originaria.

La Corte richiama Cass. n. 29732/2020, Cass. n. 15413/2017 e Cass. n. 11265/2003: nel processo tributario le parti conservano la disponibilità dei diritti in contestazione; se l’Amministrazione si avvede della fondatezza di un’eccezione, non è tenuta a rinnovare il procedimento amministrativo, potendo ridurre la domanda e rinunciare a parte di essa, anche per la prima volta in appello.

La Corte aggiunge che il riconoscimento del beneficio in misura inferiore rientrava nei poteri officiosi della CTR. Il processo tributario è giudizio di impugnazione-merito, diretto non alla mera eliminazione dell’atto, ma a una decisione sostitutiva della dichiarazione e dell’accertamento. Il giudice, ritenuto invalido l’atto per ragioni sostanziali, non può limitarsi ad annullarlo, dovendo esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti delle domande di parte (Cass. n. 3757/2025, Cass. n. 15055/2024, Cass. n. 11232/2015, Cass. n. 19122/2012).

Anche il terzo motivo è infondato. La memoria con il prospetto di calcolo era stata depositata almeno dieci giorni prima della nuova udienza del 7 giugno 2016, nel rispetto del termine di cui all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, operante in appello per il rinvio dell’art. 61. Il deposito rispondeva a una sollecitazione del collegio, in vista di un bonario componimento. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e attestazione ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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