Requisiti soggettivi DURC escludono il finanziamento agricolo ISI (TAR Veneto n. 649 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti selettivi indetti dall’INAIL per il finanziamento di interventi di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’accesso al contributo presuppone il possesso congiunto dei requisiti oggettivi e di quelli soggettivi. Il soddisfacimento dei soli requisiti oggettivi non consente l’accoglimento della domanda quando il richiedente difetti, in tutto o in parte, dei requisiti soggettivi previsti dalla lex specialis. L’art. 7 dell’Avviso pubblico ISI 2023 impone che i soci lavoratori siano in regola con gli obblighi contributivi e assoggettati agli stessi, anche in proprio e con riferimento all’attività di impresa oggetto dell’intervento, con la conseguenza che essi devono essere iscritti alla gestione agricola dell’INPS. Tale carenza non è sanata dall’iscrizione del diverso socio alla gestione previdenziale agricola.

Il Fatto

Una società agricola ha presentato domanda di finanziamento in adesione all’Avviso pubblico ISI 2023 per il Veneto, riguardante l’acquisto di un trattore. Con provvedimento del 7 maggio 2025, preceduto da preavviso del 6 marzo 2025, l’INAIL, sede territoriale di Vicenza, ha disposto la non ammissione della richiesta.

L’Amministrazione ha rilevato che la società è composta da due soci, dei quali solo uno è coltivatore diretto, mentre l’altro esercita attività di artigiano in un ambito diverso da quello dell’intervento; che la società non ha una propria posizione aperta presso l’INPS; che i destinatari del finanziamento sono le imprese titolari di un rapporto assicurativo INPS per le attività oggetto dell’intervento. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Veneto, deducendo violazione della lex specialis, eccesso di potere e contrasto con la finalità dell’Avviso, chiedendo anche il risarcimento del danno. L’INAIL si è costituito resistendo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla natura plurimotivata del provvedimento impugnato, fondato su due presupposti distinti: l’assenza in capo alla società di un rapporto assicurativo INPS per l’attività oggetto dell’intervento e la mancata iscrizione di uno dei soci alla gestione agricola dell’INPS, pur essendo iscritto alla gestione artigiana.

La ricorrente contesta che l’Avviso condizioni l’accesso al contributo, per le imprese agricole prive di dipendenti, alla titolarità di un rapporto assicurativo INPS. L’argomento è ritenuto fondato, ma inidoneo a sostenere l’annullamento: il provvedimento regge anche sulla sola motivazione relativa alla mancata iscrizione del socio alla gestione agricola.

L’art. 7 dell’Avviso pubblico ISI 2023 richiede che i soci lavoratori siano in regola con gli obblighi contributivi e li assolvano in proprio e con riferimento all’attività di impresa finanziata. Ne deriva che i soci lavoratori delle imprese agricole partecipanti devono essere iscritti alla gestione agricola dell’INPS. Il Collegio conforta tale lettura con l’art. 1, comma 5-bis, del d.lgs. n. 99/2004, secondo cui l’imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche socio di società di persone, deve iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura.

La decisione dell’INAIL è dunque corretta: la società ha indicato il socio come socio lavoratore, quest’ultimo non è iscritto alla gestione agricola e la carenza non è sanata dall’iscrizione dell’altro socio. Il primo motivo è disatteso.

Quanto al secondo motivo, il Collegio distingue i requisiti oggettivi da quelli soggettivi: il solo possesso dei primi non consente l’accoglimento della domanda se difettano i secondi. La domanda risarcitoria è respinta, poiché la legittimità dell’azione amministrativa esclude la qualificazione del pregiudizio come danno ingiusto. Il ricorso è respinto, con spese compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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