Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul bonus docenti (TAR Sicilia n. 1616 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando risultino provati il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione, con facoltà di delega. Al commissario interno non spetta alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto al TAR Sicilia l’ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 2.500,00 mediante buoni elettronici di corrispondente valore nominale.
Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione, che era rimasta inerte. Da qui il ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo, con costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per il Ministero intimato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il rito. La richiesta di passaggio in decisione senza discussione da remoto, depositata dalla parte, non assume alcuna valenza processuale, nemmeno ai fini della presenza in udienza. Il giudice rileva il mancato rispetto dei termini a ritroso previsti per il rito dell’ottemperanza e osserva che la disciplina richiamata dalla parte si riferiva al periodo emergenziale delle udienze da remoto, oggi esteso alle sole udienze di smaltimento dell’arretrato.
Nel merito, il Tribunale accerta la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Il passaggio in giudicato del titolo risulta da attestazione agli atti e la prova dell’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, è stata fornita.
Il ricorso è quindi accolto e il Ministero è condannato a dare integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvede in via sostitutiva il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio.
Il Collegio esclude espressamente ogni compenso per il commissario, nominando un dirigente della stessa amministrazione resistente. L’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il giudice richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti in materia di equa riparazione, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti di merito.
Il Tribunale precisa poi che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione. Il commissario deposita gli atti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco dedicato. Ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza integra ipotesi di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 552,00, oltre accessori, avendo riguardo in via analogica ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Nota della Redazione
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