Valutazione delle prove concorsuali e sindacato del giudice amministrativo (TAR Veneto n. 648 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dalla commissione esaminatrice sulle prove di un pubblico concorso costituisce espressione di discrezionalità tecnica e non è sindacabile nel merito dal giudice amministrativo, salvo il riscontro di evidenti errori di fatto, di un macroscopico errore logico o del manifesto travisamento degli elementi posti a base della valutazione. Il parere pro veritate o la perizia di parte non possono essere contrapposti al giudizio della commissione. La disparità di trattamento è configurabile solo in via residuale, quando sia documentato un palese mutamento del metro di giudizio, non già quando la diversa valutazione dipenda dalla fisiologica diversità degli elaborati. I verbali delle operazioni concorsuali, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., fanno fede fino a querela di falso, sicché le contestazioni relative alle modalità di anonimizzazione delle prove sono inammissibili in difetto di tale querela.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, bandito su base regionale per il Veneto, in relazione alla classe di concorso B011. Superata la prova scritta, ha sostenuto la prova pratica e il colloquio orale. Nella prova pratica ha conseguito 56/100, mentre al colloquio ha riportato 70/100. Non ha pertanto superato la prova orale, per la quale il bando richiedeva un punteggio complessivo minimo di 70/100.
Dopo l’approvazione della graduatoria di merito da parte dell’U.S.R. Veneto, il candidato ha impugnato gli atti di valutazione e la graduatoria, dapprima con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto davanti al TAR Veneto. Ha dedotto l’illogicità del punteggio attribuito alla prova pratica, la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati, la violazione della regola dell’anonimato e l’incongruità dei tempi di correzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo gruppo di censure, relativo al merito della valutazione, il Tribunale richiama il consolidato orientamento secondo cui la perizia di parte e il parere pro veritate non possono essere contrapposti all’attività di valutazione della commissione, connotata da discrezionalità tecnica. Spetta alla commissione la competenza a valutare gli elaborati e, fuori dall’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice di legittimità sovrapporre il parere di un terzo alle determinazioni adottate (Cons. Stato n. 3070 del 2024, n. 4331 del 2021, n. 4018 del 2021).
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, essa è individuabile solo in modo residuale ed eccezionale, ove sia documentato un palese mutamento di orientamento tale da determinare un disomogeneo approccio valutativo. Non la sostanzia, invece, la fisiologica diversa valutazione di elaborati diversi, sorretti da sviluppo argomentativo e forma espositiva differenti (TAR Lazio n. 16061 del 2024). Dagli atti non emerge alcun mutamento del metro di giudizio.
Sul merito della sottostima, il Collegio ricorda che il giudizio della commissione attiene alla sfera della discrezionalità tecnica e che il sindacato è limitato al riscontro di evidenti errori di fatto, del manifesto travisamento o della manifesta illogicità (Cons. Stato n. 8221 del 2025 e n. 7113 del 2025). La Commissione ha applicato criteri predeterminati in una griglia di valutazione e l’onere motivazionale risulta soddisfatto. Le doglianze del ricorrente impingono il merito della valutazione e, come tali, sono inammissibili.
Non è fondato il motivo sull’anonimato. Dai verbali risulta che gli elaborati sono stati anonimizzati e che lo scioglimento dell’anonimato è avvenuto solo al termine delle operazioni valutative. I verbali, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., costituiscono atto pubblico fidefaciente fino a querela di falso (Cons. Stato n. 6972 del 2025), non proposta dal ricorrente; le contestazioni sono pertanto inammissibili.
Quanto alla tempistica, il Collegio osserva che i tempi dedicati dalla commissione alla correzione non sono sindacabili in sede di legittimità, non essendo possibile stabilire quali candidati abbiano fruito di maggiore o minore considerazione. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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