Contratto preliminare e aree idonee per impianti agrovoltaici: ricorso accolto (TAR Veneto n. 650 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2011, la disponibilità dell’area non va verificata in astratto in relazione al negozio utilizzato, ma in concreto, avuto riguardo ai poteri di godimento conferiti al proponente. Il contratto preliminare di compravendita, purché assicuri le facoltà necessarie al conseguimento del titolo e alla futura gestione dell’impianto, integra tale requisito anche in pendenza del termine per la stipula del definitivo. Nelle aree qualificate idonee dall’art. 20, commi 1-bis e 8, lett. c-ter), n. 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021 l’installazione degli impianti fotovoltaici è sempre consentita, senza che rilevino limitazioni regionali, né può assumere rilievo la qualifica soggettiva del proponente.

Il Fatto

La società ricorrente attiva presso il SUAP comunale una procedura abilitativa semplificata per realizzare un impianto agrovoltaico su circa 13,6 ettari, sostenendo che l’area ricade tra quelle idonee ai sensi dell’art. 20, commi 1-bis e 8, lett. c-ter), n. 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021. La disponibilità dei terreni è assistita da due contratti preliminari di acquisto, trascritti e registrati.

Il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione degli effetti dannosi, rilevando che il preliminare non integra un titolo certo e definitivo, che manca la qualifica di imprenditore agricolo professionale e che sussistono siti alternativi. La ricorrente impugna l’atto; il Tribunale respinge l’istanza cautelare, il Consiglio di Stato la accoglie ai soli fini della celere fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune. Dalla lettura integrata delle clausole contrattuali, alla luce dell’art. 1363 cod. civ., la mancata stipula dei definitivi entro il termine di diciotto mesi non priva di efficacia i preliminari: il punto 2.4 riconosce alla promissaria acquirente la facoltà di richiedere proroghe, già assentite ora per allora, e il punto 7 la obbliga ad ulteriori acconti pur in mancanza del definitivo. Rileva anche il comportamento successivo delle parti ex art. 1362, comma 2, cod. civ., con gli addenda del febbraio 2026 che fissano il nuovo termine. Legittimazione e interesse devono permanere sino al passaggio in decisione.

Nel merito è fondato il primo motivo. La verifica sulla disponibilità dell’area va condotta in concreto, avuto riguardo ai poteri assicurati al proponente: il preliminare è idoneo ad assicurare la futura piena disponibilità del terreno, anche grazie al rimedio dell’art. 2932 cod. civ. Richiamando il recente indirizzo del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 9891 del 2025, il Tribunale valorizza le clausole che garantiscono l’accesso all’area, l’esecuzione di rilievi e sopralluoghi e la non alterazione dell’irraggiamento solare. La giurisprudenza citata nella fase cautelare non è pertinente, perché il titolo deve preesistere all’avvio dell’iter solo in astratto, mentre qui rileva il contenuto concreto del negozio.

Anche il secondo motivo è accolto. L’art. 4 della legge regionale n. 17 del 2022 non può derogare alla disciplina statale: alle Regioni è consentito legiferare sull’energia nel rispetto dei principi fondamentali riservati allo Stato. Come affermato dalla sentenza della Sezione n. 2997 del 2024, l’installazione in aree idonee ex lege è sempre consentita e i criteri regionali valgono solo nelle aree agricole diverse da quelle qualificate dal legislatore statale. Ne consegue che la realizzazione dell’impianto non è condizionata dalla qualifica richiesta dall’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 17 del 2022.

Quanto alla vicinanza della villa veneta, il Tribunale osserva che l’argomento non compare nella motivazione del provvedimento, che ne dà conto solo tra le ulteriori rilevanze istruttorie in vista di un confronto con la Soprintendenza. Non è ammessa l’integrazione della motivazione attraverso gli atti processuali. Nel merito, la lett. c-quater) non introduce un requisito aggiuntivo: essa fa salvo quanto previsto dalle lettere precedenti, concludendo il ricorso con l’annullamento dell’atto impugnato e la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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