Sei scatti stipendiali e buonuscita del personale in quiescenza a domanda (TAR Veneto n. 556 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio economico dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, va incluso nella base di calcolo del trattamento di fine servizio di tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia, ad ordinamento civile e militare, che al momento della domanda abbiano maturato i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, non ha natura decadenziale, ma costituisce un mero onere che incide solo sulla tempistica del collocamento a riposo. L’unico soggetto obbligato all’erogazione dell’indennità di buonuscita è l’Ente previdenziale, con esclusione di alcuna pretesa patrimoniale verso l’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti, già appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, sono stati collocati in quiescenza a domanda al raggiungimento dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. Con diffida del 9 novembre 2023 hanno chiesto all’INPS, Direzione provinciale e Direzione generale, la rideterminazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali e il pagamento delle somme non corrisposte, oltre a rivalutazione e interessi.

L’Ente previdenziale non ha dato riscontro. I ricorrenti hanno quindi adito il TAR Veneto per l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. Si è costituito l’INPS, eccependo la mancata integrazione del contraddittorio verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la decadenza dal diritto, e deducendo nel merito l’infondatezza della pretesa e profili di illegittimità costituzionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama le plurime e univoche pronunce dello stesso TAR e di altri giudici amministrativi, dalle quali non ravvisa ragioni per discostarsi. Su tale base disattende anzitutto le eccezioni in rito. Quanto alla dedotta mancata integrazione del contraddittorio, il Tribunale osserva che l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è l’Ente previdenziale, nei cui esclusivi confronti la controversia va instaurata, senza che alcuna pretesa patrimoniale possa essere esercitata verso l’Amministrazione di appartenenza.

Anche l’eccezione di decadenza è respinta. Il rispetto del termine del 30 giugno dell’anno in cui maturano le anzianità è funzionale solo a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il termine, precisa il Collegio, non è decadenziale ma rappresenta un onere per l’interessato, che incide unicamente sulla tempistica di soddisfazione della sua aspettativa. La presentazione della domanda entro tale data non può poi incidere sull’attribuzione dei sei scatti, poiché non si rinviene una ragionevole giustificazione della diversità di trattamento che ne deriverebbe. La soluzione è coerente con la giurisprudenza amministrativa richiamata.

Nel merito la pretesa è fondata. Il Collegio ritiene consolidato l’orientamento secondo cui sussiste il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella base contabile dei benefici dell’art. 6-bis, comma 1, in favore di tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia in possesso dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva al momento della domanda. Vengono respinte anche le doglianze di incostituzionalità, formulate in termini generici: l’estensione non avviene in assenza di norma, ma in applicazione di un coacervo di disposizioni, e non sussiste alcuna manifesta irragionevole disparità di trattamento.

Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto ai benefici e obbligo dell’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti. Sulle somme spettano solo gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi degli artt. 16, comma 6, l. n. 412/1991 e 22, comma 36, l. n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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