Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Lombardia n. 2494 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte, determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., con pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
Il Fatto
I genitori di uno studente frequentante un istituto scolastico paritario di primo grado impugnavano il provvedimento di non ammissione del minore alla classe superiore, deducendo vizi di sviamento, contraddittorietà, carenza di motivazione, illogicità e travisamento. La contestazione si fondava sul confronto con la situazione di altri studenti promossi nonostante giudizi analoghi e sulla circostanza che l’istituto avesse riconosciuto un miglioramento del rendimento a seguito dell’inserimento nel doposcuola, attivato per alunni senza disturbi specifici dell’apprendimento, nonostante lo studente fosse certificato.
L’istituto scolastico si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso, mentre l’Ufficio Scolastico Regionale restava non costituito. La domanda cautelare veniva respinta con ordinanza dell’11 settembre 2024. In prossimità dell’udienza pubblica, la parte ricorrente dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, essendo lo studente stato iscritto presso altro istituto e avendo ivi conseguito la promozione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha applicato il principio per cui, a fronte di una espressa e univoca dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito della controversia. Detta dichiarazione, costituendo manifestazione della disponibilità dell’interesse ad agire, vincola il giudice, che non può procedere d’ufficio né sostituire la propria valutazione a quella della parte.
La pronuncia di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. consegue alla verifica della sopravvenuta mancanza di un interesse attuale e concreto alla definizione del giudizio, come emerge dalla giurisprudenza citata, ivi inclusa Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 7553 del 2022 e TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 355 del 2024.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della pronuncia e delle ragioni della dichiarazione resa dalla parte ricorrente.
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Nota della Redazione
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