La nozione di filiera corta nelle gare pubbliche non richiede la provenienza km 0 (TAR Sardegna n. 487 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nozione di filiera corta è autonoma rispetto a quella di km 0 ed è integrata quando l’operatore economico acquista da un’impresa che gestisce una piattaforma nel territorio rilevante e che è unico intermediario con il produttore primario, ancorché i prodotti provengano da altre regioni. Il criterio premiale cosiddetto “on/off”, che prevede l’attribuzione automatica di un punteggio tabellare in presenza dei requisiti indicati dalla lex specialis, non richiede alcuna valutazione discrezionale né motivazione specifica della commissione giudicatrice, e non è suscettibile di censure fondate sul confronto comparativo tra offerte concorrenti.
Il Fatto
Una società ricorrente, seconda in graduatoria, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto n. 14 “Sardegna” di un accordo quadro per il servizio di vettovagliamento, deducendo l’illegittima attribuzione all’aggiudicataria del punteggio premiale di 20 punti per il criterio “Green & Fair” (3.b) relativo alla disponibilità a somministrare prodotti provenienti da aziende a filiera corta o km 0. Ha inoltre censurato l’applicazione del limite di aggiudicazione di due lotti per operatore e, con motivi aggiunti, l’inidoneità del centro cottura di emergenza dichiarato dall’aggiudicataria. La stazione appaltante e la controinteressata hanno resistito, deducendo l’infondatezza e, per i motivi aggiunti, l’inammissibilità e la tardività delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente chiarito che il criterio 3.b è di tipo “on/off”, con attribuzione automatica e vincolata del punteggio in presenza dei presupposti documentali richiesti dalla lex specialis. Tale natura ha comportato il rigetto o l’inammissibilità delle censure basate sulla comparazione tra offerte (motivo IV) e sul difetto di motivazione (motivo VI), nonché di quella sul metodo di calcolo del punteggio (motivo V), irrilevante in ragione dell’esiguità dello scarto e della natura dicotomica del criterio. Nel merito, il Collegio ha poi ricostruito la nozione di filiera corta secondo i Criteri Ambientali Minimi, ritenendo erronea la tesi che pretende di assorbirla in quella di km 0, che è invece un requisito autonomo e alternativo.
Per la qualificazione della filiera corta è sufficiente che l’operatore economico acquisti da un’impresa che gestisce una piattaforma nel territorio di somministrazione e che si configuri come unico intermediario con il produttore primario, essendo irrilevante la provenienza extraregionale delle derrate. Non rileva che la piattaforma sia di proprietà dell’intermediario, ma solo che questi la gestisca, né che il produttore primario non coincida con l’allevatore della materia prima (nell’esempio delle carni), e il trasporto non integra un passaggio di intermediazione ulteriore. Il Collegio ha quindi ritenuto che i fornitori indicati dall’aggiudicataria (tra cui la piattaforma di Macchiareddu e l’operatore che si rifornisce dal Consorzio Agribologna, in quanto associazione di produttori primari) fossero conformi al requisito, risultando infondati i primi tre motivi.
Quanto al settimo motivo, il Collegio ha chiarito che l’art. 5 del Disciplinare — che prevede il limite massimo di due lotti per operatore e l’assegnazione automatica dei due lotti di maggior valore al primo in graduatoria — non attribuisce alcun diritto all’aggiudicazione dei lotti residui al miglior offerente, che è correttamente scavalcato dal concorrente successivo non inciso dal limite. Infine, i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della revoca della proroga oggetto di impugnazione, e irricevibili per tardività, vertendo su elementi già emergenti dall’offerta tecnica e conosciuti dalla ricorrente prima della proposizione del ricorso introduttivo.
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Nota della Redazione
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