Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per retribuzione docente (TAR Piemonte n. 126 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo presuppone un titolo esecutivo costituito da sentenza passata in giudicato, attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, che ha abrogato l’obbligo di spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. È necessario il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, stabilito dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, applicabile anche al processo amministrativo di ottemperanza. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il compenso del commissario, dipendente pubblico, è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della retribuzione professionale docente per l’importo di euro 1.184,69. Il titolo, pubblicato l’08.01.2025, è stato notificato il 28.01.2025 ed è passato in giudicato.

Decorso inutilmente il termine di legge, la ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento delle somme liquidate, capitale e interessi legali, e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, dell’azione. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, dello stesso decreto, che ha eliminato l’obbligo della spedizione in forma esecutiva dal 28.02.2023. La notifica è avvenuta a mezzo PEC presso il domicilio reale dell’Amministrazione.

Il giudice ha poi riscontrato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, condizione per l’esercizio dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione e applicabile al giudizio di ottemperanza. Non risultava alcuna contestazione sull’omessa esecuzione del giudicato.

Accertata l’inerzia, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, chiamando la ricorrente a segnalarne prontamente l’infruttuoso spirare.

Quanto al compenso del commissario, il Collegio ha osservato che le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e vanno ritenute connesse ai compiti istituzionali: il compenso è quindi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55/2014 e ridotte per la semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il Collegio ha infine rilevato che l’inerzia del Ministero non è isolata, inserendosi in un contenzioso seriale sul mancato riconoscimento della retribuzione professionale docente, e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Piemonte per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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