Silenzio inadempimento su istanza di riduzione incentivi e improcedibilità dell’appello (Cons. Stato n. 6483 del 11.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui il Gestore dei Servizi Energetici rappresenta l’impossibilità di applicare la disciplina sopravvenuta sulla riduzione degli incentivi e rinvia l’esame dell’istanza a un successivo provvedimento ministeriale non produce effetti pregiudizievoli e non è soggetta ad onere impugnatorio. Sulla domanda di applicazione di quella disciplina si forma pertanto un silenzio inadempimento, che il richiedente deve impugnare, ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., entro un anno dalla sua formazione. La mancata reazione processuale al silenzio determina la conferma della pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sia pure con diversa motivazione.

Il Fatto

Il GSE aveva annullato il provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra in area agricola e aveva dichiarato la risoluzione di diritto della convenzione, preannunciando un separato provvedimento per la quantificazione degli incentivi da restituire. Il titolare dell’impianto e la società affidataria avevano impugnato tale atto davanti al TAR Lazio, invocando l’applicazione della disciplina sopravvenuta che, in deroga alla decadenza, consente una riduzione degli incentivi in misura compresa tra il 10% e il 50%.

Nelle more, gli interessati avevano presentato al GSE un’istanza per ottenere l’applicazione di quella disciplina, eventualmente in autotutela. Il Gestore aveva risposto rappresentando l’impossibilità di dare corso alla richiesta e rinviandone l’esame all’emanazione della disciplina ministeriale di riferimento. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo quel risposta un atto immediatamente lesivo e non impugnato. La decisione è stata appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo della natura dell’atto. Dall’esatto tenore testuale della comunicazione emerge che essa non recava alcun effetto pregiudizievole, rinviando a nuove determinazioni del Gestore. Ne deduce che l’atto non era sottoposto ad onere impugnatorio. La pronuncia di primo grado, che aveva fondato su quel presupposto la dichiarazione di inammissibilità, non è dunque condivisibile sul punto.

Il superamento di quella ragione impone di verificare se l’impugnativa fosse comunque tempestiva e rituale, oppure se andasse proposta azione avverso il silenzio dell’Amministrazione. Il thema decidendum si sposta così dal piano dell’inammissibilità a quello dell’improcedibilità, profilo potenzialmente dirimente della vicenda.

La Corte ricostruisce i passaggi processuali. Dopo il provvedimento di annullamento, gli interessati avevano presentato apposita istanza per ottenere l’applicazione della disciplina sopravvenuta, ove occorresse in autotutela. Il GSE non si era espresso su quella istanza. Essendo prossimo il termine decadenziale per l’impugnazione del provvedimento presupposto, gli interessati avevano proposto il ricorso di primo grado.

Non configurandosi una sostanziale determinazione sull’istanza, deve ritenersi formato un silenzio inadempimento. La società avrebbe dovuto opporvisi tempestivamente, cioè entro un anno dalla sua formazione, ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. Tale iniziativa non risulta essere stata assunta.

Ne consegue la conferma della pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sia pure con diversa motivazione rispetto a quella del TAR. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di grado in ragione dell’assoluta particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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