Principi di diritto (Massima) Il credito dell’Ag.E.A. per il prelievo supplementare sul latte è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. e non a quello quadriennale unionale. La proposizione del ricorso avanti al giudice dell’imputazione produce effetto interruttivo e sospensivo ex artt. 2943 e 2945 cod. civ., che cessa solo con il deposito della sentenza che definisce il giudizio. Il credito per gli interessi si prescrive invece nel termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. e la pretesa relativa agli interessi maturati prima del quinquennio dalla notifica dell’intimazione di pagamento è prescritta. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non vizia l’intimazione di versamento, atto vincolato di riscossione di una pretesa già cristallizzata.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha impugnato la comunicazione con cui l’Ag.E.A. ha reso noto il debito per il prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2000/2001, per un importo di € 82.284,69, oltre agli atti di iscrizione nel registro nazionale dei debiti.
Il debito derivava dagli sforamenti delle quote-latte fissate dall’Unione europea. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il contrasto della normativa nazionale con il diritto unionale e l’illegittimità della richiesta di interessi. Il Tribunale, con ordinanza cautelare n. 613/2023, aveva accolto l’istanza e disposto incombenti istruttori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo solo quanto agli interessi. Sul capitale, il termine applicabile è quello ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ., non il quadriennale invocato dal ricorrente. La proposizione del ricorso avanti al TAR Lazio ha prodotto l’effetto interruttivo e sospensivo ex artt. 2943 e 2945 cod. civ., cessato solo con il deposito della sentenza n. 9015 del 14 agosto 2014. Rispetto alla notifica del 2 ottobre 2023, il termine decennale non si era consumato.
Sugli interessi l’eccezione è fondata. Il termine è quello quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. e l’Amministrazione non ha dimostrato di avere interrotto la prescrizione dopo il 14 agosto 2014. È quindi prescritto il credito per gli interessi maturati prima del quinquennio dalla notifica dell’intimazione.
Il motivo sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento è respinto: la natura vincolata dell’intimazione di versamento, mero atto esecutivo di riscossione, non richiede la previa comunicazione ex art. 7 legge n. 241/1990.
Il motivo sull’illegittimità comunitaria derivata è infondato. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 9015/2014, ha già escluso il contrasto dell’atto di imputazione con il diritto eurounitario: la questione è coperta da giudicato. Il diritto dell’Unione non impone di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono forza di giudicato a una pronuncia giurisdizionale. Le sentenze della Corte di Giustizia invocate dal ricorrente non possono incidere su rapporti ormai definiti.
Il motivo sulla richiesta di interessi è respinto: l’esonero riguarda i soli produttori che hanno aderito alla rateizzazione ex art. 10, comma 34, d.l. n. 49/2003, e il ricorrente non lo ha dimostrato. L’art. 10, comma 40, subordina l’efficacia delle disposizioni alla previa autorizzazione unionale, trattandosi di aiuto di Stato. Assorbito e comunque infondato il motivo sul calcolo degli interessi, essendo giustificata la decorrenza dalla comunicazione al primo acquirente per la solidarietà passiva.
Il sesto motivo è infondato: nessuna norma impone l’indicazione dell’iscrizione nel registro nazionale dei debiti; la censura sulle compensazioni PAC è generica e sfornita di prova. Il ricorso è quindi accolto nei soli limiti della prescrizione degli interessi, con compensazione delle spese e trasmissione degli atti alla Corte dei Conti.
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