Sopravvenuta carenza di interesse per perdita della disponibilità del bene (Cons. Stato n. 6438 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta perdita della titolarità del bene oggetto del contendere, per effetto di espropriazione intervenuta nel corso del giudizio di appello, determina la carenza di interesse alla decisione e rende improcedibile il gravame. La dichiarazione congiunta delle parti in ordine alla cessazione dell’interesse preclude al giudice ogni valutazione sul merito dei motivi. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa e dell’assenza di richieste difformi delle parti.
Il Fatto
La controversia riguarda un compendio immobiliare acquistato nella disponibilità di una proprietà privata e interessato da interventi edilizi. Dopo l’acquisto, la parte ha rimosso rifiuti, bonificato coperture in amianto, demolito parte dei manufatti preesistenti e recuperato un fabbricato, adibito ad abitazione e dotato di utenze.
Con nota prot. n. 27085 del 12 ottobre 2015 il Comune ha avviato un procedimento sanzionatorio per presunto abuso edilizio, conclusosi con ingiunzione di demolizione n. 101 del 2016 e con deliberazione consiliare n. 17 del 2016, che individuava l’area da acquisire al patrimonio comunale. Il ricorso proposto è stato respinto dal TAR Lombardia con la sentenza n. 3134/2023. La parte ha quindi proposto appello, chiedendo l’annullamento degli atti comunali.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di appello la difesa appellante ha depositato istanza dichiarativa di sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che il bene è stato sottoposto a procedura espropriativa e non è più nella disponibilità della parte. È stato documentato che l’area è stata espropriata in forza del decreto n. 334 del 21 agosto 2025, con conseguente perdita della titolarità.
La difesa ha dichiarato espressamente di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la cessazione della materia del contendere o l’improcedibilità del gravame. Il Comune appellato, preso atto della dichiarazione, ha a sua volta dichiarato di non avere più interesse alla decisione del giudizio.
Il Collegio ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e ha dichiarato l’appello improcedibile. La pronuncia si fonda sulla constatazione che la perdita della disponibilità del bene preclude ogni utilità pratica della decisione sul merito dei motivi.
Le spese sono state compensate in considerazione della specifica vicenda contenziosa e in assenza di richieste diverse delle parti.
Nota della Redazione
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