Difetto di istruttoria per prevalenza dirimente dell’esame tricologico su altri accertamenti (TAR Marche n. 855 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione della patente di guida, il provvedimento di sospensione adottato ai sensi degli artt. 119, comma 4, e 129, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 deve fondarsi su un’istruttoria completa e su una motivazione congrua. Qualora gli accertamenti sanitari presentino esiti divergenti e contrastanti in relazione al medesimo periodo, l’amministrazione non può attribuire valore dirimente a un singolo esame, come quello tricologico, trascurando gli altri elementi probatori favorevoli all’interessato. In tali ipotesi, è onere della pubblica amministrazione approfondire il quadro clinico, anche mediante la ripetizione degli accertamenti presso altra struttura, e, comunque, dare conto in motivazione delle ragioni per cui ritiene di assegnare prevalenza all’esito di un accertamento piuttosto che all’altro. Il difetto di istruttoria e di motivazione che ne deriva determina l’illegittimità del provvedimento e il suo annullamento.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di patente di guida, impugnava il provvedimento con cui l’Ufficio della Motorizzazione Civile ne aveva disposto la sospensione per temporanea mancanza dei requisiti psico-fisici, ai sensi degli artt. 119, comma 4, e 129, comma 2, d.lgs. n. 285/1992. Il provvedimento era stato adottato all’esito del procedimento di revisione, avviato su segnalazione della stazione dei Carabinieri, e si basava sull’esito di un esame tricologico che aveva rilevato positività per abuso alcolico, in contrasto con gli altri accertamenti svolti nel medesimo periodo dal SERT e con la visita clinica, che non avevano evidenziato condizioni di abuso o dipendenza.

Il ricorrente lamentava, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione, evidenziando come l’amministrazione avesse fondato le proprie determinazioni esclusivamente sull’esito dell’esame tricologico, senza considerare i risultati negativi degli altri accertamenti e senza approfondire la contraddittorietà del quadro clinico.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando un difetto di istruttoria e di motivazione nel provvedimento impugnato. Il Collegio ha rilevato che la Commissione Medica Locale, pur avendo richiesto una valutazione specialistica ampia, comprensiva di esami clinici e di laboratorio, aveva poi assegnato prevalenza esclusiva e dirimente all’esame tricologico eseguito in data 27.10.2025, senza valutare gli esiti degli accertamenti resi dal SERT nel medesimo periodo e dalla visita clinica, che non avevano evidenziato condizioni di abuso o dipendenza.

Il Tribunale ha evidenziato che, in presenza di risultati divergenti in relazione al medesimo periodo, sarebbe stato necessario approfondire ulteriormente l’istruttoria, anche ripetendo l’esame tricologico presso altra struttura. In ogni caso, l’amministrazione avrebbe dovuto rendere una motivazione congrua circa le ragioni per cui riteneva di assegnare prevalenza assoluta all’esame tricologico, trascurando gli altri accertamenti favorevoli al ricorrente.

Un ulteriore elemento di conferma del difetto istruttorio è stato individuato negli esami tricologici effettuati autonomamente dal ricorrente, in date successive e prossime al primo, entrambi con esito negativo e favorevoli all’interessato. La verifica disposta dal Collegio ha altresì escluso, allo stato attuale, la sussistenza di patologie o alterazioni dello stato psico-fisico connesse con dipendenza da sostanze alcoliche o stupefacenti, concludendo per l’idoneità del ricorrente.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Le spese processuali sono state compensate, mentre le spese di verificazione sono state poste a carico dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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