Esproprio per pubblico interesse: il vincolo preordinato resiste se l’alternativa proposta non è ragionevolmente percorribile (TAR Puglia, Sez. III n. 784 del 20.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del tracciato di una viabilità alternativa, finalizzata a sopprimere un passaggio a livello per ragioni di sicurezza, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica del gestore ferroviario, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per palese irragionevolezza o travisamento dei fatti. Non integra gli estremi della motivazione postuma la relazione tecnica depositata in giudizio che, richiamando dati e riscontri già emersi in sede istruttoria, illustri compiutamente le ragioni ostative all’alternativa proposta dal privato, purché la scelta contestata risulti comunque radicata in puntuali accertamenti oggettivi. La valutazione delle osservazioni presentate dagli interessati ai sensi dell’art. 16, comma 10, d.P.R. n. 327/2001 non richiede una confutazione analitica di ciascuna doglianza, ma la dimostrazione che la prospettazione del privato sia stata presa in esame e superata sulla base di apprezzamenti tecnici ragionevoli.
Il Fatto
Alcuni proprietari di fondi agricoli, ubicati in prossimità di una linea ferroviaria, impugnavano gli atti con cui il gestore aveva apposto il vincolo preordinato all’asservimento coattivo dei loro suoli e dichiarato la pubblica utilità dei lavori di soppressione di due passaggi a livello. L’intervento, imposto da ragioni di sicurezza, era funzionale alla realizzazione di una viabilità sostitutiva che garantisse l’accesso carrabile ad alcuni fondi interclusi, le cui proprietà erano raggiungibili solo attraverso i varchi soppressi. I ricorrenti, censurando la scelta progettuale, proponevano un percorso alternativo che, attraversando un sottopasso ferroviario esistente, avrebbe evitato l’attraversamento delle loro proprietà. La soluzione, già prospettata in sede di osservazioni, era stata tuttavia ritenuta non percorribile dal gestore nella relazione di riscontro, oggetto di impugnativa con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto respinto l’eccezione di inutilizzabilità della relazione tecnica depositata dal gestore nel corso del giudizio, qualificata dai ricorrenti come motivazione postuma. Il Collegio ha osservato che il divieto elaborato dalla giurisprudenza riguarda la motivazione “confezionata” solo in funzione difensiva, non già l’esposizione integrativa di ragioni tecniche già radicate in atti istruttori. Nel caso di specie, la natura delle censure – incentrate sulla pretesa irragionevolezza della scelta rispetto a un percorso alternativo – rendeva prevalente la verifica sostanziale sulla capacità della soluzione prescelta di resistere al sindacato di ragionevolezza.
Nel merito, il Collegio ha accertato che l’alternativa proposta presentava criticità tecniche decisive: il sottopasso indicato dai ricorrenti era un’opera di attraversamento idraulico, soggetta a periodici allagamenti e ostruzioni, non idonea a un transito stabile e sicuro di veicoli. La Commissione ha valorizzato l’argomento logico per cui l’opera non era mai stata considerata utilizzabile, tanto da giustificare la realizzazione dei due passaggi a livello pedonali poi soppressi. Ulteriori profili di inidoneità riguardavano lo stato di degrado della strada vicinale che avrebbe dovuto fungere da accesso e la necessità di interventi aggiuntivi per raggiungere le abitazioni, con conseguente maggior consumo di suolo rispetto al progetto adottato.
Quanto alle residue censure, il Tribunale ha escluso la violazione delle garanzie partecipative: la relazione di riscontro alle osservazioni dimostrava che la proposta alternativa era stata effettivamente valutata e confutata. Ha inoltre accertato che il parere comunale era stato acquisito nell’ambito della conferenza di servizi, conclusasi con esito positivo. La sentenza ha quindi respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo la scelta del gestore assistita da adeguata istruttoria e sorretta da motivazione tecnica ragionevole.
Nota della Redazione
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