Requisiti esecutivi, chiarimenti sull’offerta e giudizio di anomalia (TAR Campania n. 2794 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, l’iscrizione dei mezzi nautici nel Registro Galleggianti della Capitaneria di Porto, in quanto funzionale alla concreta operatività dei beni e non alla qualificazione soggettiva dell’operatore, costituisce requisito di esecuzione e non requisito di partecipazione, salvo che la lex specialis la qualifichi espressamente come tale a pena di esclusione. Il giudizio di congruità dell’offerta, espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, restando preclusa al giudice amministrativo una verifica sostitutiva delle voci di costo. I chiarimenti richiesti dalla stazione appaltante non integrano violazione del principio di immodificabilità dell’offerta quando si limitano a spiegare un errore materiale di riporto che, in difetto, si traduceva in un pregiudizio per l’equilibrio economico dell’offerta stessa.
Il Fatto
La società seconda classificata, gestore uscente del servizio per uno dei porti interessati, impugnava l’aggiudicazione della procedura aperta indetta dall’Autorità di Sistema Portuale per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti portuali, aggiudicata al R.T.I. primo classificato. Con quattro motivi, integrati da motivi aggiunti, la ricorrente deduceva la carenza di un requisito in capo all’aggiudicataria, l’insostenibilità dell’offerta sotto vari profili di costo, la violazione dei principi di immodificabilità e segretezza dell’offerta e l’illegittima attribuzione di un punteggio premiale.
Il R.T.I. aggiudicatario proponeva ricorso incidentale, contestando a propria volta la mancata esclusione della ricorrente principale. Respingeva l’istanza cautelare e fissava l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria il ricorso principale, sul rilievo che l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non comporterebbe comunque l’improcedibilità del gravame principale, mentre l’infondatezza di quest’ultimo consente di dichiarare improcedibile quello incidentale, in coerenza con gli approdi della Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di reciproca esclusione.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la mancanza, in capo all’aggiudicataria, dell’iscrizione dei mezzi nautici nel Registro Galleggianti della Capitaneria di Porto al momento della presentazione dell’offerta. Il motivo è respinto. Il Collegio richiama la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione e osserva che il punto 7.3 del Disciplinare, nel capoverso precedente, qualifica espressamente i requisiti del Capitolato come requisiti di esecuzione da possedere alla data di avvio del servizio. L’iscrizione attiene alla concreta operatività dei mezzi e non può traslare in requisito di partecipazione, tanto più a pena di esclusione.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’inattendibilità dell’offerta. Il Collegio ribadisce che il giudizio di congruità è sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità e che è preclusa una verifica sostitutiva. La censura sull’omessa applicazione del ribasso al costo della manodopera non considera che la stessa lex specialis escludeva tale voce dal ribasso. Quanto agli ammortamenti, ai noleggi e alla sottostima del personale, i rilievi della ricorrente si fondano su computi astratti, non coordinati con l’organizzazione aziendale e con le modalità esecutive.
Con il terzo motivo la ricorrente contesta la riscrittura del PEF in sede di chiarimenti, in violazione del principio di immodificabilità dell’offerta. Il Collegio esclude la modifica: la discrepanza relativa ai ricavi da commessa derivava da un errore materiale di riporto e operava in difetto, a svantaggio dell’equilibrio economico dell’offerta.
Con il quarto motivo, relativo alla classe di emissione dei mezzi, il Collegio rileva la conformità al requisito minimo e la natura esecutiva del requisito più stringente. Infine, quanto al punteggio premiale, difetta la prova di resistenza: anche azzerandolo, l’aggiudicataria manterrebbe un punteggio superiore a quello della ricorrente.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti; dal rigetto consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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