Principio di equivalenza e valutazione implicita della commissione di gara (TAR Piemonte n. 386 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di equivalenza, previsto dall’art. 79 del d.lgs. 36/2023 e disciplinato dall’allegato II.5, consente alla stazione appaltante di comparare prodotti con specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, purché le prestazioni siano sostanzialmente conformi alle prescrizioni della lex specialis. Esso costituisce applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento, libertà d’iniziativa economica e concorrenza, nonché del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023. Il giudizio di equivalenza è espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. La commissione può effettuarlo anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto ai requisiti. Il principio trova il proprio limite nell’aliud pro alio non rimediabile.
Il Fatto
L’Unione Montana Comuni Olimpici “via Lattea” ha indetto una procedura aperta per la fornitura e la posa di un impianto di trasporto sciatori, con importo a base d’asta di 760.780,93 euro, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla gara hanno partecipato due operatori. All’esito della valutazione, la controinteressata si è classificata prima con 97 punti, seguita dalla ricorrente con 84 punti. L’appalto è stato aggiudicato alla controinteressata.
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e tutti gli atti della procedura, deducendo la violazione della lex specialis, dell’art. 79 del d.lgs. 36/2023 e dell’allegato II.5, nonché l’eccesso di potere. A suo dire l’appalto avrebbe avuto come oggetto principale un rullo di movimentazione di diametro 800 mm, offerto solo da essa, e la controinteressata avrebbe ammesso di non poter fornire un bene con tali caratteristiche.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato l’irricevibilità dei documenti allegati alla memoria replica del 6 febbraio 2026, in quanto tardivi, escludendone il contenuto dalla decisione. Nel merito ha respinto il ricorso, trattando congiuntamente i motivi per la loro stretta interconnessione.
Il Tribunale ha ricostruito la disciplina delle specifiche tecniche, richiamando l’art. 79 del d.lgs. 36/2023 e l’allegato II.5, che ammette il riferimento a un prodotto specifico solo in via eccezionale e con l’espressione “o equivalente”. Ha qualificato il contratto come appalto pubblico di fornitura, con posa in opera accessoria, secondo l’indirizzo di Consiglio di Stato sez. V n. 898 del 2022.
Il Collegio ha osservato che le dimensioni del nastro non emergono come requisito essenziale: l’art. 7 del Capitolato lascia le ditte libere di progettare il nastro più conveniente, mentre l’art. 4 esclude valore negoziale ai documenti progettuali indicati dalla ricorrente. Rileva invece che il bene resista alle intemperie e sia riscaldato a raggi infrarossi o con sistema equivalente. Non sussistono dunque ostacoli all’applicazione in astratto del principio di equivalenza.
Quanto alla valutazione, la controinteressata ha descritto funzionamento e sistema di ancoraggio del bene, consentendo alla commissione di esprimere un giudizio implicito di conformità. La relazione del RUP non è stata ritenuta motivazione postuma, limitandosi a esplicitare valutazioni già effettuate dal seggio. Il RUP ha evidenziato l’equivalenza funzionale del rullo di diametro inferiore, garantita da una pompa automatica gestita da PLC che mantiene il nastro in trazione costante, oltre alle referenze qualificate dell’aggiudicataria.
Analogo ragionamento è stato svolto per il sistema di ancoraggio e per la resistenza ai venti, garanzia implicita nella partecipazione alla gara. Sul numero delle telecamere, il Collegio ha escluso che si possa desumere un’offerta inferiore al richiesto, rilevando che l’eventuale difformità integrerebbe un inadempimento contrattuale da valutare in sede di esecuzione. Il ricorso è stato respinto con compensazione integrale delle spese per la complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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