Fascia di rispetto idraulica e natura demaniale della roggia (Cons. Stato n. 6429 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 96 del R.D. n. 523/1904 opera esclusivamente con riferimento ai corsi d’acqua pubblici, sicché la sua applicabilità presuppone la previa dimostrazione della natura demaniale del corpo idrico. Tale prova incombe sull’amministrazione che invoca il vincolo e non può essere desunta dalla mera inclusione del corso d’acqua nella rete consortile, né dall’esercizio di funzioni di gestione, manutenzione o vigilanza da parte del Consorzio di bonifica, che non producono alcun effetto costitutivo della demanialità. È inammissibile, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., la produzione documentale effettuata per la prima volta in appello quando i documenti erano già nella disponibilità dell’amministrazione in primo grado ovvero non risultino indispensabili ai fini della decisione.

Il Fatto

Il Comune appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto n. 464/2024, con la quale era stata accolta l’opposizione dei privati alle ordinanze di demolizione nn. 42/2022 e 41/2022. L’amministrazione aveva contestato la realizzazione di opere edilizie abusive, asseritamente effettuate in assenza di titolo e in violazione della fascia di rispetto della Roggia di Thiene.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto non provata l’abusività dei manufatti e insussistente il vincolo idraulico, escludendo che la roggia costituisse corso d’acqua pubblico, e aveva condannato il Comune alle spese. Il Comune, non costituitosi in primo grado, ha proposto appello deducendo plurimi profili di erroneità.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha esaminato l’eccezione di tardività della produzione documentale dell’appellante. Ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., in appello è preclusa la produzione di nuovi documenti, salvo che siano indispensabili e che la parte dimostri di non averli potuti produrre prima per causa non imputabile. Nel caso di specie i documenti risalenti al 1994 erano già nella disponibilità dell’amministrazione, mentre quelli successivi alla sentenza riguardavano interventi non pertinenti all’oggetto della controversia. La documentazione è stata pertanto dichiarata inammissibile e, in ogni caso, irrilevante.

Infondato è stato ritenuto il motivo sul difetto di giurisdizione. Le ordinanze impugnate, adottate ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001, hanno natura edilizia; l’incidenza sul regime delle acque è eventuale e mediata. La giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sussiste solo quando l’atto incida direttamente sul regime delle acque pubbliche.

Respinto anche il motivo sull’inammissibilità dei ricorsi di primo grado per mancata notifica al Consorzio di bonifica: le ordinanze sono atti repressivi indirizzati ai soli destinatari, mentre il Consorzio svolge un mero ruolo tecnico-consultivo, difettando il controinteresse qualificato.

Nel merito, il Collegio ha confermato che la Roggia di Thiene non è corso d’acqua pubblico. L’art. 96 del R.D. n. 523/1904 presuppone la natura demaniale del corpo idrico, il cui onere probatorio grava sull’amministrazione. La roggia non risulta iscritta nell’Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Vicenza del 1923 e la D.G.R. Veneto n. 3186 del 1998 la colloca tra i corsi gestiti dal Consorzio senza attribuirle alcun numero identificativo nella colonna delle acque pubbliche. La gestione consortile non produce effetti costitutivi della demanialità.

Il Collegio ha inoltre rilevato che la stessa condotta dell’amministrazione è incompatibile con il preteso vincolo assoluto, essendo presenti lungo la roggia edifici a distanza inferiore a dieci metri e una pista ciclabile realizzata dagli enti pubblici in prossimità del corso d’acqua. Quanto alla legittimità edilizia, il TAR ha correttamente valutato il materiale probatorio, che ha dimostrato la risalenza dei manufatti ad epoca anteriore al 1962 e al 1964, mentre l’amministrazione non ha fornito prova contraria. L’appello è stato dunque respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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