Carta docenti: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Umbria n. 206 del 09.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro che ha condannato il Ministero dell’istruzione al pagamento del beneficio economico della carta docenti, la pretesa del creditore di ottenere l’esecuzione del giudicato non può essere subordinata all’attesa, senza certezza di tempi, degli adempimenti previsti dalla procedura amministrativa telematica. Gli obblighi di leale collaborazione, buona fede e correttezza non consentono di esigere dal creditore un comportamento ulteriormente collaborativo che lo privi della tutela giurisdizionale. Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., assegna all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di infruttuoso decorso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Spoleto, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento del bonus c.d. carta del docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23. La pronuncia è stata confermata dalla Corte d’appello di Perugia.

Dopo aver notificato il titolo in forma esecutiva e aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, non essendo ancora stato corrisposto alcun importo. Ha chiesto l’assegnazione di un termine all’Amministrazione e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che dagli atti non emerge il pagamento di tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna. Sul punto il ricorrente, nell’ultima memoria, ha argomentato in tal senso, pur concludendo — per errore materiale — nel senso della cessazione della materia del contendere.

Nel merito il Tribunale ha richiamato la propria giurisprudenza conforme in materia di esecuzione delle condanne del Ministero al pagamento della carta docenti, espressa in numerosi giudizi analoghi definiti nel 2025. Ha confutato la tesi difensiva dell’Amministrazione, fondata sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR Umbria per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento.

Secondo il Collegio, la pretesa che il creditore attenda ulteriormente, senza avere certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti della procedura telematica e attenda senza certezza di tempi, né dispone la sospensione dei relativi giudizi.

In assenza di modifiche delle procedure amministrative e dei tempi di pagamento, il Tribunale ha confermato tali considerazioni e ha ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla completa esecuzione della sentenza. Ha quindi accolto il ricorso, assegnando al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento e nominando sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, per il caso di infruttuoso decorso del termine.

Al commissario è riconosciuto un compenso di euro 500,00 a carico dell’Amministrazione inottemperante. Le spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 a favore del difensore antistatario, seguono la soccombenza. Il Collegio ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato, in ragione del numero significativo di ricorsi analoghi accolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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