Competenza territoriale interna per le controversie che coinvolgono il PPTR Puglia (TAR Puglia n. 475 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi amministrativi, l’eccezione di incompetenza territoriale interna tra le sedi del Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell’art. 47 cod. proc. amm., deve essere decisa dal Presidente della sede individuata come competente. Quando la controversia investe non solo il provvedimento amministrativo finale, ma anche un atto generale presupposto, quale il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, destinato a produrre effetti sull’intero territorio regionale e non circoscritto all’ambito della sede territorialmente adita, la questione va rimessa al Presidente del TAR della sede centrale. L’adesione del ricorrente all’eccezione di incompetenza non esime il Collegio dall’obbligo di trasmissione degli atti per le determinazioni di competenza.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Provincia di Brindisi aveva denegato il rilascio del PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il ricorso era rivolto oltre che contro il diniego e gli atti endoprocedimentali, anche avverso il PPTR Puglia, in specifici articoli e nelle linee guida, e avverso la Scheda d’Ambito del piano, nella parte in cui risultavano ostativi all’assentibilità del progetto.

Le Amministrazioni resistenti eccepivano il difetto di riparto delle controversie tra il TAR Puglia, sede di Bari, e la sede distaccata di Lecce, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale. Con memoria successiva, la stessa società ricorrente aderiva all’eccezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la questione sottoposta riguarda la corretta individuazione del giudice territorialmente competente, poiché la censura investe anche il P.P.T.R. Puglia, atto che non ha una portata circoscritta all’ambito della sede di Lecce.

Richiamato l’orientamento condiviso (tra cui TAR Puglia, sede dist. Lecce, ord. n. 1823/2022; TAR Puglia, sede di Bari, ord. n. 354/2022), il Tribunale ha affermato che per le controversie in cui l’oggetto del gravame non sia limitato al provvedimento finale ma coinvolga anche il piano paesaggistico territoriale regionale, è competente il TAR Puglia, sede di Bari.

La circostanza che l’atto presupposto sia destinato a esplicare i propri effetti sull’intero territorio della Regione Puglia rende la questione non circoscrivibile all’ambito della sede distaccata. Il Collegio ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR Puglia, sede di Bari, perché si pronunci sull’eccezione di incompetenza territoriale interna ai sensi dell’art. 47 cod. proc. amm..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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