Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità degli appelli in sede amministrativa (Cons. Stato n. 6282 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo d’appello la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione, in ossequio al principio dispositivo, impone al giudice di dichiarare i ricorsi improcedibili ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., applicabile in grado d’appello in forza del rinvio operato dall’art. 38 c.p.a. La dichiarazione è di improcedibilità e non di cessazione della materia del contendere quando l’accordo sopravvenuto integri in realtà ottemperanza alla sentenza di primo grado e coinvolga solo le parti costituite. La compensazione integrale delle spese di lite resta affidata all’accordo delle parti.

Il Fatto

Nel 2006 un permesso di costruire viene rilasciato nel territorio di un Comune, poi sospeso e annullato con ordine di demolizione per alterazione dello stato dei luoghi e volume non assentibile. All’esito del contenzioso, il Comune e il privato stipulano un accordo integrativo che conduce al rilascio di un nuovo permesso e alla rinuncia alle liti.

L’immobile viene poi sequestrato e, su ricorso di una società confinante, il nuovo titolo edilizio viene annullato con sentenza passata in giudicato. La società confinante agisce per il risarcimento del danno davanti al giudice amministrativo. Il TAR Puglia accoglie la domanda. Il Comune appella; la parte privata propone appello incidentale sulla durata del pregiudizio risarcibile.

La Motivazione della Corte

In corso di causa le parti costituite comunicano la conclusione di un accordo, comprensivo della compensazione delle spese, e dichiarano la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. La circostanza è confermata in udienza dai difensori di entrambe le parti costituite.

Il Collegio prende atto della dichiarazione e richiama il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo. Da esso discende che gli appelli, principale e incidentale, vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

La Corte precisa la qualificazione dell’esito. Non si pronuncia cessazione della materia del contendere, perché l’accordo integra in realtà ottemperanza alla sentenza di primo grado e coinvolge soltanto le parti costituite. La scelta terminologica riflette la diversa natura delle due figure processuali.

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui l’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., che impone di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, è applicabile al giudizio d’appello in virtù del rinvio interno operato dall’art. 38 c.p.a. alle disposizioni del processo di primo grado. A conferma richiama propri precedenti conformi.

In conclusione, gli appelli sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse e le spese di lite sono integralmente compensate, come concordato dalle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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