Legami coniugali e cointeressenze economiche giustificano l’interdittiva antimafia (TAR Sicilia n. 302 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
I legami parentali e di coniugio rilevano ai fini della valutazione del pericolo di infiltrazione mafiosa quando sussistono cointeressenze economiche o l’impresa presenti una conduzione collettiva e una regia familiare, anche di fatto, ovvero quando il contatto con il congiunto sia idoneo a esercitare influenza sulla gestione. In tale giudizio non assume rilievo decisivo la diversità dei settori di attività delle imprese coinvolte. Il Prefetto non è gravato da alcun obbligo di disporre la prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, essendo la scelta rimessa a una valutazione tecnica discrezionale. Il sindacato del giudice amministrativo si concentra sulla logicità delle affermazioni relative alla non occasionalità del fenomeno agevolativo, senza sostituire le proprie deduzioni a quelle dell’autorità prefettizia.

Il Fatto

La ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante di una società operante nel settore edile, ha impugnato l’interdittiva antimafia con cui la Prefettura ha rigettato l’istanza di iscrizione della società nella c.d. white list. Il provvedimento si fonda sul rapporto di coniugio tra la ricorrente, amministratrice unica e titolare dell’intero capitale sociale, e un soggetto rinviato a giudizio per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per estorsioni aggravate dall’appartenenza a “cosa nostra”.

L’amministrazione ha valorizzato la coincidenza della sede legale e del luogo di esercizio con altra società in precedenza amministrata dal coniuge e già destinataria di autonoma interdittiva, oltre alla circostanza che uno dei reati contestati risulta commesso in favore di quella compagine in epoca successiva alla dismissione delle cariche sociali. La ricorrente ha dedotto l’eccessiva rilevanza attribuita al vincolo coniugale, la diversità dei settori di attività e la mancata considerazione di misure meno invasive.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, il TAR ha dato continuità all’orientamento secondo cui i legami parentali assumono rilievo in presenza di cointeressenze economiche (Cons. St., sez. III, 7 luglio 2025, n. 5836) o quando l’impresa presenti una regia familiare, anche di fatto, ovvero quando il contatto con il congiunto possa determinare influenza mafiosa sulla gestione.

Nel caso concreto il giudice ha ritenuto che l’interdittiva non si fondi unicamente sul rapporto di coniugio. Rilevano infatti la coincidenza delle sedi legali e l’interessamento del coniuge per la società in epoca successiva alla formale dismissione di ogni carica sociale. La diversità dei settori di attività non è stata considerata elemento idoneo a escludere il pericolo.

Quanto al secondo motivo, il TAR ha richiamato la propria giurisprudenza (TAR Palermo, sez. I, 30 ottobre 2025, n. 2373), secondo cui la prevenzione collaborativa costituisce la tipica misura alternativa all’interdittiva “pura” e risponde all’interesse dell’impresa a un regime preventivo compatibile con l’integrità aziendale e all’interesse pubblico all’applicazione selettiva della misura più grave.

Il Collegio ha ribadito che non sussiste alcun obbligo in capo al Prefetto di disporre la prevenzione collaborativa e che il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle tecniche dell’autorità prefettizia. Il sindacato resta circoscritto alla logicità delle affermazioni sulla non occasionalità del fenomeno agevolativo.

Nel caso di specie l’amministrazione si è espressamente interrogata sulla praticabilità di una misura meno invasiva, escludendola con motivazione coerente, fondata sul concreto pericolo di agevolazione immanente e sistematica e sull’esclusione della probabilità di reinserimento della società nel circuito dell’economia legale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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