La verifica di assoggettabilità a VAS non richiede valutazioni esaustive riservate alle fasi successive (TAR Marche n. 983 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 per la conclusione della verifica di assoggettabilità a VAS ha natura ordinatoria e non decadenziale, in assenza di norme che chiariscano le conseguenze del suo superamento. La verifica di assoggettabilità deve limitarsi alla valutazione degli impatti significativi sull’ambiente e non è tenuta ad anticipare gli approfondimenti propri della VAS o delle procedure autorizzative dei singoli interventi. L’omessa pubblicazione del rapporto preliminare insieme alla delibera di adozione non lede le garanzie partecipative quando la fase di raccolta delle osservazioni sia stata reiterata nella successiva pubblicazione dell’atto di adozione della variante. La compensazione tra suolo agricolo e industriale non equivale a mancato consumo di suolo, ma i relativi riflessi ambientali devono essere valutati nella fase di screening.

Il Fatto

Il Comune di Urbania avviava una variante parziale al piano regolatore generale, volta a declassare a zona agricola aree produttive inattuate e a trasferirne le capacità edificatorie in località Santa Maria del Piano. Il procedimento si concludeva con la delibera consiliare n. 49 del 30 settembre 2025, preceduta dalla determinazione provinciale che escludeva la variante dalla VAS all’esito della verifica di assoggettabilità.

Alcuni residenti e proprietari delle zone interessate impugnavano gli atti del procedimento, deducendo la tardività del provvedimento provinciale, la violazione delle garanzie partecipative per l’omessa pubblicazione del rapporto preliminare e plurimi vizi istruttori nella fase di screening. Resistevano il Comune, la Provincia e la società controinteressata, cui si aggiungeva l’intervento ad opponendum della società proprietaria dei terreni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente respinto la censura relativa alla presunta perentorietà del termine di novanta giorni per la conclusione della verifica di assoggettabilità. Pur riconoscendo la possibile disarmonia tra la norma statale e quella regionale in punto di decorrenza, il Tribunale ha escluso che il termine abbia natura decadenziale, difettando norme che precisino le conseguenze del superamento, e ne ha affermato il carattere meramente acceleratorio.

Quanto alla omessa pubblicazione del rapporto preliminare con la delibera di adozione, la censura è stata ritenuta pretestuosa: la fase di pubblicazione e raccolta delle osservazioni era stata reiterata in occasione della successiva adozione della proposta preliminare, sicché gli interessati avevano comunque potuto far valere le proprie ragioni prima della conclusione del procedimento.

Sulle doglianze istruttorie, il Tribunale ha osservato che la verifica di assoggettabilità non può trasformarsi in una valutazione anticipata e completa propria della VAS o delle procedure di VIA, AIA e AUA sui singoli progetti. Gli impatti significativi sono stati esclusi con motivazione sufficiente, mentre gli approfondimenti sollecitati da Regione e ARPAM riguardavano legittimamente le fasi successive della pianificazione attuativa e dell’autorizzazione degli insediamenti.

Il Collegio ha infine disatteso la censura sulla violazione del DM n. 1444/1968, rilevando che la variante non introduceva deroghe ma si limitava a elevare l’altezza massima ordinaria e la possibilità di deroga per documentate esigenze produttive, valutabili solo all’atto delle singole richieste. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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