Sospensione disciplinare: competenza territoriale al TAR della sede di servizio (TAR Lazio n. 11745 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie in materia di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., la competenza territoriale è inderogabilmente radicata presso il tribunale amministrativo nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio del dipendente. Il momento di determinazione della competenza coincide con l’adozione del provvedimento amministrativo impugnato, dovendosi aver riguardo alla sede di servizio in cui il dipendente era in forza a tale data. Le successive vicende relative al rapporto di lavoro non possono incidere sulla competenza già radicata, né rimettere al dipendente la scelta del giudice da adire.
Il Fatto
Un agente della Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Caserta, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il decreto con cui il Capo della Polizia gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per la durata di sei mesi. Il provvedimento, emesso il 28 febbraio 2023 e notificato il successivo 24 marzo, è stato adottato per una mancanza accertata il 2 dicembre 2022 e qualificata ai sensi dell’art. 6, n. 1, in relazione all’art. 4, n. 18, d.P.R. n. 737/1981.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio eccependo l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, ritenendo competente il TAR Campania, nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio del ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente verificato la propria competenza territoriale, richiamando il disposto dell’art. 13, comma 2, cod. proc. amm., che individua un foro speciale e inderogabile per le controversie dei pubblici dipendenti, coincidente con il tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede di servizio.
Il Collegio ha fatto proprio il principio secondo cui il foro speciale presuppone l’attualità del rapporto di lavoro al momento in cui sorge la lite, senza possibilità di derogare al foro generale per vicende estranee al regime di detto foro. Il momento di determinazione della competenza coincide con l’adozione del provvedimento amministrativo, poiché solo tale criterio assicura l’effettiva inderogabilità della competenza, impermeabile a fattori esterni quali le vicende del dipendente o dell’amministrazione.
La Corte ha inoltre evidenziato che il favore legislativo per il prestatore di lavoro non può spingersi fino a rimettere a quest’ultimo la scelta del giudice, conseguenza distonica che si verificherebbe in assenza di un momento certo di determinazione della competenza, da individuarsi nel luogo ove il dipendente prestava servizio al momento dell’emanazione del provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, il ricorrente risultava in forza alla Questura di Caserta al momento della notifica del provvedimento, circostanza desumibile dal testo del decreto impugnato stesso. Il TAR Lazio ha pertanto declinato la propria competenza a favore del TAR Campania – Sede di Napoli, innanzi al quale il ricorso potrà essere riassunto nel termine perentorio indicato dall’art. 15 cod. proc. amm., compensando le spese di lite in ragione della pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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