Rimodulazione della tariffa incentivante e recupero degli incentivi indebiti (Cons. Stato n. 6279 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il GSE rimodula al ribasso la tariffa incentivante riconosciuta in eccedenza e chiede la restituzione delle somme indebitamente erogate non costituisce esercizio del potere di decadenza di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, ma doverosa applicazione del d.m. 6 luglio 2012 e del potere di controllo del Gestore. Ne deriva un’obbligazione restitutoria riconducibile all’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cod. civ. Il legittimo affidamento dell’operatore professionale di settore non è configurabile, ove fondato sull’errata applicazione di norme vincolanti che egli è tenuto a conoscere. Anche a voler qualificare l’atto come autotutela, il termine di dodici mesi ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 decorre dal 1° giugno 2021 ed è rispettato.
Il Fatto
La società appellante è titolare di un impianto eolico qualificato IAFR, entrato in esercizio il 22 febbraio 2013. Con la convenzione del 29 luglio 2013 il GSE le aveva riconosciuto la tariffa onnicomprensiva di 0,300 euro per kWh.
Nel 2021 il Gestore, all’esito di un controllo, ha accertato che la tariffa corretta era pari a 0,282 euro per kWh, per la mancata applicazione della decurtazione del 6% prevista dall’art. 30, comma 1, lett. b), del d.m. 6 luglio 2012, e ha chiesto la restituzione del differenziale. La società ha impugnato la rimodulazione davanti al TAR Lazio, che ha respinto il ricorso. Di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un dato pacifico: l’impianto è entrato in esercizio il 22 febbraio 2013, quindi dopo il 1° gennaio 2013. Per gli impianti entrati in esercizio in tale periodo l’art. 25 del d.lgs. n. 28/2011 e l’art. 30 del d.m. 6 luglio 2012 impongono la riduzione mensile del 3% a decorrere da gennaio 2013, con conseguente riconoscimento di 0,282 euro per kWh.
La rimodulazione non è espressione del potere di decadenza dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011. Essa costituisce attuazione di un potere di controllo vincolato, volto al ripristino della legalità e alla regolazione delle partite di dare e avere. Il credito così accertato integra anche il recupero di una indebita erogazione di pubblici incentivi, con obbligazione restitutoria ex art. 2033 cod. civ.
Il Collegio riconosce che l’atto non può essere ricondotto all’art. 17 della convenzione, che disciplina l’adeguamento automatico a successivi mutamenti normativi, poiché nella specie si tratta di normativa già vigente alla stipula. Ciò non infirma la legittimità dell’intervento, che trova comunque fondamento nell’art. 9 della convenzione, in tema di regolazione dei pagamenti.
In via subordinata, anche qualificando l’atto come autotutela, il termine di dodici mesi ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 decorre dal 1° giugno 2021, mentre il provvedimento è stato adottato il 13 luglio 2021. Sussiste, inoltre, l’interesse pubblico al recupero dei fondi, mentre non è configurabile alcun affidamento meritevole di tutela, essendo la società un operatore professionale di settore tenuto a conoscere il quadro normativo.
Quanto alla pretesa mancata informazione sulle alternative incentivanti, il Collegio rileva che la scelta per il regime del d.m. 18 dicembre 2008 fu operata dalla società già con l’istanza di incentivazione, come risulta dalle premesse della convenzione. L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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