Sospensione interinale delle prescrizioni ripristinatorie e riserva di valutazione del merito (TAR Puglia n. 94 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a., il Tribunale amministrativo può disporre una sospensione interinale degli effetti del provvedimento impugnato, limitatamente alle prescrizioni ripristinatorie, quando il pregiudizio dedotto dalla parte ricorrente risulti meritevole di tutela in via provvisoria. Tale sospensione è disposta al solo fine di riservare al Collegio una valutazione re adhuc integra della causa, senza che da essa possa desumersi alcuna anticipazione di giudizio sul merito della vicenda. La misura cautelare è accordata previo bilanciamento degli opposti interessi e resta impregiudicata ogni valutazione definitiva in sede di trattazione del ricorso.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare sita in Gallipoli, ha impugnato, chiedendone la sospensione dell’efficacia, l’ordinanza di ripristino n. 462 del 23.10.2025, adottata dal responsabile del Settore sviluppo del territorio, urbanistica, ambiente ed edilizia del Comune di Gallipoli e notificata il 27 successivo. L’atto imponeva prescrizioni ripristinatorie relative all’immobile, censito in catasto al foglio 46, particella 1503, subalterno 43. Il Comune di Gallipoli non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha presentato istanza cautelare incidentale, deducendo un pregiudizio derivante dall’esecuzione delle prescrizioni impugnate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente, ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione e competenza sulla controversia. Ha quindi esaminato la domanda cautelare alla luce del disposto dell’art. 55 c.p.a., valutando il pregiudizio allegato dalla parte ricorrente e bilanciando gli opposti interessi in gioco. La camera di consiglio si è svolta il 9 febbraio 2026, con la partecipazione dei difensori delle parti.
Il Tribunale ha ritenuto che, in considerazione del pregiudizio dedotto e al solo fine di riservare al Collegio una valutazione re adhuc integra della causa, fosse opportuna una sospensione interinale degli effetti degli atti impugnati, limitatamente alle prescrizioni ripristinatorie. La misura è stata assunta con espressa salvezza di ogni valutazione sul merito della vicenda, che resta interamente impregiudicata.
In accoglimento dell’istanza cautelare nei limiti precisati in motivazione, il Tribunale ha fissato per la trattazione del merito la seconda udienza del mese di febbraio 2027, compensando le spese della fase cautelare. L’ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’Amministrazione e depositata presso la Segreteria del Tribunale per la comunicazione alle parti.
Nota della Redazione
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