Potere di ordinanza del Sindaco non può aggravare il termine di demolizione (Cons. Stato n. 6281 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni per la demolizione dei manufatti provvisori realizzati dai terremotati decorre, ai sensi dell’art. 8-bis del decreto legge n. 189/2016, convertito in legge n. 229/2016, dall’emanazione dell’ordinanza espressa di agibilità dell’edificio. L’ordinanza sindacale che equipari all’ordinanza di agibilità la mera dichiarazione del tecnico incaricato, depositata a mezzo PEC, non ha fondamento normativo e contrasta con il principio di legalità di cui all’art. 97 della Costituzione. Il potere di ordinanza monocratico del Sindaco non può derogare a una norma di legge né aggravare in senso peggiorativo la condizione del privato, anche perché dalla decorrenza del termine dipende l’applicazione delle sanzioni per le costruzioni abusive. Un simile provvedimento è affetto da nullità per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies della legge n. 241/1990, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.p.a., e non necessita di impugnazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva realizzato edilizia libera due casette in legno per sopperire alle necessità abitative del proprio nucleo familiare e di quello del figlio, le cui abitazioni erano state dichiarate inagibili dopo il sisma del 2016. Un primo ordine di demolizione era stato annullato dal TAR Umbria, che aveva qualificato i manufatti come opere legittimate temporaneamente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380/2001, richiamato dall’art. 8-bis del decreto legge n. 189/2016.

In seguito il Comune reiterava l’ordine ripristinatorio, ritenendo decorso il termine per l’autonoma rimozione dei manufatti. Il ricorso proposto avverso tale provvedimento veniva respinto dal TAR. Il ricorrente appellava la sentenza, dolendosi della mancata notifica dell’ordinanza di agibilità e della erronea equiparazione della dichiarazione del tecnico all’atto espresso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta per primo, per priorità logico-giuridica, il motivo relativo alla decorrenza del termine. Il art. 8-bis citato fa decorrere il termine di novanta giorni dall’emanazione dell’ordinanza di agibilità dell’edificio distrutto o danneggiato. La sentenza impugnata aveva invece aderito alla tesi del Comune, che considerava equivalente all’ordinanza espressa l’autodichiarazione di agibilità resa dal tecnico incaricato ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. a), dell’ordinanza comunale n. 19/2016.

Tale equivalenza è respinta. L’equiparazione tra dichiarazione di agibilità e provvedimento espresso non trova alcun fondamento normativo e si pone in contrasto con il principio di legalità di cui all’art. 97 della Costituzione, al quale deve sottostare il potere di ordinanza del Sindaco quando non ricorra l’ipotesi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000. Il potere monocratico non può derogare a quanto disposto da un atto avente valore di legge, né modificare in senso peggiorativo la condizione del privato, cui non è garantita alcuna certezza circa il decorso del termine.

La Corte rileva poi che l’ordinanza sindacale di equiparazione costituisce un provvedimento cui non sfuggono profili di nullità ex art. 21-septies della legge n. 241/1990, per difetto assoluto di attribuzione, non trovando fondamento nel Testo unico degli enti locali o in altra disposizione di legge. La relativa nullità è rilevabile d’ufficio dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.p.a., sicché il provvedimento non necessitava di impugnazione. Né vale a garantirne la conoscibilità la sua indicazione soltanto negli atti difensivi del Comune, poiché la conoscenza è avvenuta da parte del difensore e non della parte personalmente.

Poiché la norma prevede un termine la cui violazione assume anche rilievo sanzionatorio, fino al novantesimo giorno non si applicano le sanzioni per le costruzioni abusive; decorso il termine, il privato è soggetto anche a sanzioni penali. Deve quindi escludersi ogni applicazione estensiva in malam partem. Nella specie il Comune non ha mai notificato né l’ordinanza di ripristinata agibilità dell’immobile del ricorrente, né quella dell’immobile abitato dal figlio, di proprietà di terzi e curata da un tecnico diverso. Il termine di cui all’art. 8-bis non ha quindi iniziato il suo corso e la successiva ordinanza di demolizione è illegittima. L’appello è accolto, il motivo sub I resta assorbito e il provvedimento impugnato è annullato, restando fermo il potere del Comune di provvedere nei limiti di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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