Notifica titolo esecutivo a sede legale PA e inammissibilità ricorso per ottemperanza (TAR Sicilia n. 1575 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del titolo esecutivo, prevista dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, costituisce condizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, perché apre lo spatium deliberandi di centoventi giorni per l’adempimento spontaneo. Trattandosi di adempimento funzionale a una procedura amministrativa, e non di atto processuale, la notifica deve essere effettuata all’amministrazione debitrice presso la sua sede legale, non presso l’Avvocatura dello Stato né presso un’articolazione periferica della stessa amministrazione. La notifica eseguita in luogo diverso non integra la condizione e determina l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, né può essere concessa in giudizio la rinnovazione della notifica, poiché il termine dilatorio non risulterebbe comunque rispettato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirgli la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi 2.500,00 euro oltre accessori.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Alla camera di consiglio del 6 maggio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione, dopo che un’ordinanza istruttoria del 19 marzo 2026 aveva sottoposto alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la questione dell’idoneità della notifica del titolo eseguita presso l’Avvocatura dello Stato e l’ufficio scolastico territoriale, anziché presso il Ministero. Il ricorrente non ha replicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996: la norma concede all’amministrazione centoventi giorni dalla notifica del titolo per eseguire l’obbligazione pecuniaria e integra una condizione dell’azione esecutiva. La notifica non è dunque un atto processuale, ma un adempimento volto a consentire l’esecuzione spontanea ed evitare il ricorso al giudice.
Da questa premessa discende la regola sulla destinazione dell’atto. Poiché si promuove una procedura amministrativa e non giudiziaria, la notifica va effettuata all’amministrazione debitrice presso la sua sede reale e non presso l’Avvocatura dello Stato: non trova applicazione l’art. 11, r.d. n. 1611/1933, che impone la notifica degli atti giudiziali all’amministrazione presso l’ufficio della competente Avvocatura. Lo spatium deliberandi, per essere utile ed effettivo, deve connettersi alla conoscenza della pretesa esecutiva da parte dell’amministrazione e non è sostituibile dalla notifica all’organo incaricato del patrocinio nel giudizio esecutivo.
Nemmeno è utile la notifica presso l’ufficio scolastico territoriale di Catania, poiché esso è mera articolazione periferica del Ministero, ai sensi degli artt. 2 d.P.R. n. 319/2003 e 75, comma 3, d.lgs. n. 300/1999. La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui gli istituti scolastici, pur dotati di personalità giuridica e autonomia didattica e organizzativa, sono compenetrati nell’organizzazione dello Stato e agiscono in veste di organi statali. Ne deriva che il rapporto tra istituti e amministrazione centrale non è di natura intersoggettiva.
In mancanza di rituale notifica del titolo alla sede legale del debitore, e dunque del decorso del termine dilatorio, non si è mai avverata la necessaria condizione dell’azione. Il ricorso è pertanto inammissibile, ferma restando la possibilità di riproporlo nel rispetto dell’ordinario termine di prescrizione. Il Collegio esclude la concessione della rinnovazione della notifica, poiché il termine non sarebbe comunque rispettato. Le spese sono compensate, in ragione della definizione in rito su questione sollevata d’ufficio e della costituzione di mera forma dell’amministrazione.
Nota della Redazione
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