Accesso agli atti: cessazione materia del contendere e spese a carico dell’amministrazione (TAR Sardegna n. 908 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di accesso agli atti, la sopravvenuta esibizione della documentazione richiesta, intervenuta nel corso del giudizio, integra la cessazione della materia del contendere, venendo meno l’interesse strumentale alla decisione. In tale evenienza, la liquidazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’interesse sostanziale del ricorrente è stato soddisfatto solo successivamente alla proposizione del ricorso; ne consegue la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
Il Condominio Cala Delfino e un condomino, in qualità di ricorrenti, avevano trasmesso al Comune di Golfo Aranci, in data 30.1.2026, un’istanza di accesso agli atti. Avverso il silenzio opposto dall’amministrazione, i ricorrenti avevano proposto ricorso dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo l’accertamento del proprio diritto a ottenere l’accesso e la condanna del Comune all’esibizione degli atti richiesti.
Il Comune si costituiva in giudizio. Nel corso del processo, l’amministrazione provvedeva a soddisfare l’istanza ostensiva, determinando il venir meno dell’interesse alla base del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevato che i ricorrenti avevano depositato memoria in data 20 maggio 2026, ha preso atto della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, fondata sull’avvenuto soddisfacimento dell’interesse sostanziale in corso di causa.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha applicato il principio della c.d. soccombenza virtuale, ponendole a carico del Comune resistente. A sostegno di tale statuizione, la sentenza valorizza la circostanza che le esigenze ostensive dei ricorrenti sono state soddisfatte soltanto dopo l’instaurazione del giudizio, con la conseguenza che l’amministrazione ha dato causa alla lite serbando un contegno silente sull’istanza di accesso.
In accoglimento della domanda, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, condannando il Comune alla rifusione delle spese in favore dei ricorrenti, liquidate complessivamente in euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove versato.
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Nota della Redazione
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