Termine sanzionatorio ANAC e contraddittorio sulla reticenza dichiarativa (Cons. Stato n. 6276 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie dell’ANAC, la reticenza dichiarativa dell’operatore economico — e non già la falsità di dati o documenti — integra la fattispecie di cui all’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, in collegamento con l’art. 80, comma 5, lett. c-bis), del d.lgs. n. 50/2016, poiché il provvedimento finale non deve ricalcare la qualificazione giuridica enunciata nell’atto di avvio, ove la contestazione abbia comunque investito i fatti posti a fondamento della decisione.

La sospensione del termine di conclusione del procedimento copre l’intero arco tra la ricezione della convocazione e lo svolgimento dell’audizione, non la sola giornata dell’audizione, trattandosi di segmento istruttorio che opera a vantaggio del soggetto destinatario della contestazione. Non sussiste eccesso di potere per difetto di motivazione quando l’istruttoria e la motivazione dell’Autorità siano dettagliate e aderenti al quadro fattuale.

Il Fatto

Una società mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese partecipava a una gara indetta da un ente regionale per la gestione delle residenze universitarie. Esclusa dalla procedura per omessa dichiarazione di fatti rilevanti ai fini dei requisiti di partecipazione, la società subiva la segnalazione dell’ente all’ANAC, che avviava un procedimento sanzionatorio.

All’esito, l’Autorità irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria qualificando la condotta come omissione di informazioni dovute, ai sensi dell’art. 213, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. Il TAR Lazio respingeva il ricorso della società; la delibera è stata impugnata in appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo verte sul termine di conclusione del procedimento sanzionatorio. L’appellante deduce che la durata complessiva — tra avvio, sospensione e riattivazione — avrebbe superato i 180 giorni previsti dall’art. 16 del Regolamento ANAC, poiché la sospensione non avrebbe potuto coprire il periodo tra convocazione e audizione, ma solo la giornata di svolgimento della stessa.

Il Consiglio di Stato respinge la censura. La sospensione disposta in vista dell’audizione tutela la posizione del destinatario della contestazione e copre tutto il periodo intercorrente tra la ricezione della convocazione e il giorno in cui l’audizione avviene. Lo slittamento delle scadenze è effetto simmetrico della proroga richiesta dalla stessa società per l’esercizio del diritto di difesa. La delibera risulta adottata entro il termine, senza ritardo imputabile all’Amministrazione.

Il secondo e il terzo motivo investono le regole del contraddittorio e la qualificazione della condotta. L’appellante sostiene che l’atto di avvio aveva contestato violazioni delle lettere c) e c-quater) dell’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, mentre la sanzione è stata irrogata sulla base della lett. c-bis), mai contestata.

La Corte ritiene infondata la doglianza. Non esiste corrispondenza fissa tra la dichiarazione non veritiera sanzionata dall’art. 213, comma 13 e una specifica figura di illecito professionale. La lett. c-bis) opera come norma di chiusura, collegata alla lett. c) nel preservare l’imparzialità dell’azione amministrativa. Il provvedimento finale è aderente al quadro fattuale accertato dalla stazione appaltante.

Nella vigenza del Codice del 2016, la reticenza dichiarativa non legittimava un automatismo espulsivo, ma doveva essere apprezzata dalla stazione appaltante quale condotta idonea a occultare informazioni dovute e a rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore (Cons. Stato, Sez. V, n. 2838 del 2021). Quanto all’istruttoria, la Corte esclude il denunciato difetto: l’istruttoria è dettagliata e la motivazione, articolata su sette pagine, dà conto dell’intera sequenza procedimentale.

L’appello è pertanto respinto e la sentenza impugnata è confermata. Le spese di giudizio, liquidate in favore di ANAC, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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