Impianto idroelettrico su deflusso minimo vitale è ad acqua fluente (Cons. Stato n. 6277 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un impianto idroelettrico come ad acqua fluente ovvero a bacino o serbatoio dipende dalla programmabilità dell’uso della risorsa idrica, cioè dalla effettiva capacità del produttore di conservare l’apporto per un utilizzo energetico differito. L’impianto che utilizza il deflusso minimo vitale non è programmabile, perché la portata è inderogabilmente imposta dall’autorità concedente e non può essere accumulata, regolata o modificata senza snaturarne la funzione ecologica. Esso va pertanto ascritto alla categoria ad acqua fluente, con la tariffa incentivante più favorevole, non trovando applicazione l’estensione della norma tecnica UNIPEDE alle derivazioni direttamente collegate a un invaso a monte.

Il Fatto

Una società produttrice di energia idroelettrica presenta al GSE, ai sensi del d.m. 6 luglio 2012, istanza di ammissione agli incentivi per un impianto collocato a valle di un serbatoio, che sfrutta il deflusso minimo vitale rilasciato dalla diga. Il Gestore, con provvedimento del 13 settembre 2016, accoglie la richiesta ma qualifica l’impianto come a bacino/serbatoio, riconoscendo la tariffa inferiore.

La società impugna l’atto davanti al TAR Lazio, che con sentenza n. 13567/2022 respinge il ricorso. Propone quindi appello al Consiglio di Stato, contestando la classificazione e rivendicando la natura ad acqua fluente dell’impianto.

La Motivazione della Corte

La Sezione prende le mosse dalla relazione di verificazione, disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a. e affidata al Segretario generale dell’Autorità di bacino distrettuale competente. Il Collegio la ritiene attendibile e ne condivide le conclusioni, richiamando il principio per cui un simile mezzo istruttorio è sottratto alla disponibilità delle parti e superabile solo a fronte di manifesta erroneità, nella specie insussistente.

Il nodo è la norma tecnica UNIPEDE, richiamata dal d.m. 6 luglio 2012, secondo cui le derivazioni direttamente collegate all’esercizio di una derivazione con invaso a monte, con apporti intermedi trascurabili, vanno classificate nella stessa categoria di quella che le condiziona. Il GSE ne aveva fatto applicazione, qualificando l’impianto come a bacino. Il Collegio esclude però che la centrale su DMV si collochi “in serie” rispetto alla centrale a bacino: essa non è alimentata dallo scarico di quest’ultima, ma da uno spillamento della condotta di derivazione.

La distinzione decisiva è funzionale e gestionale. La centrale a bacino può controllare e programmare l’uso della risorsa secondo le esigenze del mercato, adeguando la produzione e la sequenza di attacco e stacco della turbina. L’impianto su DMV, invece, soggiace agli obblighi di rilascio ambientale: la portata è costante nella articolazione fissata dall’autorità provinciale, sfugge alla capacità di regolazione dell’invaso e non consente alcuna ottimizzazione. Viene meno, in capo ad esso, il requisito della programmabilità.

Il riferimento normativo è l’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 387/2003, richiamato dal d.m. del 2012, che enuncia espressamente la non programmabilitá quale caratteristica degli impianti ad acqua fluente. Nella stessa direzione muovono le definizioni EURELECTRIC, che ricomprendono tra gli impianti ad acqua fluente quelli che ricevono o utilizzano rilasci per il deflusso ecologico. La norma UNIPEDE, più risalente, non poteva contemplare tipologie impiantistiche diffuse solo successivamente; applicarla per analogia agli impianti su DMV risulterebbe incoerente. Il Collegio richiama infine l’art. 22, comma 2, del d.m. 4 luglio 2019, che àncora la classificazione alla effettiva capacità di conservare l’apporto idrico, e lo legge non come innovazione ma come conferma del criterio già evincibile in precedenza.

Respinto l’argomento del Gestore sulla ratio della tariffa differenziata, la Sezione accoglie l’appello, in riforma della decisione impugnata annulla gli atti del 2016, compensa le spese del doppio grado e pone a carico del GSE, soccombente, le spese di verificazione, liquidande con separato decreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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