Inammissibili in appello le censure su atti non impugnati in primo grado (Cons. Stato n. 6258 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo d’appello la proposizione di motivi nuovi è limitata alla deduzione di censure ulteriori avverso gli stessi atti o provvedimenti già impugnati in primo grado; avverso i provvedimenti emessi o conosciuti nelle more va proposto separato ricorso di primo grado. L’art. 104, comma 3, cod. proc. amm. consente l’ingresso di censure nuove solo quando la parte venga a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti in primo grado, ipotesi da interpretarsi restrittivamente in ragione della natura derogatoria rispetto al divieto dei nova in appello. L’estinzione del reato per prescrizione, dichiarata senza l’assoluzione nel merito, non impedisce all’amministrazione di utilizzare in sede disciplinare gli indizi raccolti, giacché la formula presuppone che non emerga l’evidenza dell’innocenza.
Il Fatto
Il ricorrente, già brigadiere della Guardia di Finanza in congedo a domanda dal 1993, ha impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento del dicembre 2006 con cui gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione, unitamente agli atti presupposti. La sanzione è correlata a fatti per i quali l’interessato era stato imputato per ricettazione e usurpazione di titoli o di onori; il procedimento penale si era chiuso con sentenza che dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione, esclusa l’applicabilità dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso. L’appellante ha proposto nove motivi, articolando tra l’altro la nullità del procedimento per l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, la mancata riapertura del procedimento disciplinare dopo l’istanza di autotutela del 2023 e le omesse annotazioni matricolari. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità delle censure nuove per violazione del divieto di ius novorum.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie l’eccezione e ricostruisce il perimetro dell’appello. Il terzo comma dell’art. 104 cod. proc. amm. ammette motivi aggiunti solo se la parte viene a conoscenza di documenti non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti già impugnati. Fuori da questa ipotesi, da leggere restrittivamente, il thema decidendum resta circoscritto alle censure ritualmente sollevate in primo grado.
Ne deriva l’inammissibilità del quarto motivo, che investe gli atti adottati in riscontro all’istanza di autotutela del 2023, mai sottoposti al primo giudice, e del quinto motivo, che su quelli si fonda. Il primo motivo è inammissibile perché introduce un vizio — l’omessa notifica del decreto di citazione — riferito a circostanze note all’appellante già prima del giudizio dinanzi al TAR. Il terzo motivo, che prospetta indagini non genuine sulla scorta di una successiva sentenza amministrativa, non trova giustificazione nella sopravvenienza, priva di punti di contatto con la vicenda dell’appellante, e neppure sostiene la dedotta disparità di trattamento. Il sesto e il settimo motivo si basano su circostanze che la parte avrebbe potuto conoscere da anni, chiedendo copia degli atti.
Nel merito, il secondo motivo è infondato. Quando il procedimento penale si conclude con sentenza irrevocabile di non luogo a procedere per estinzione del reato per prescrizione, l’amministrazione può utilizzare gli indizi raccolti, poiché quella formula presuppone che non risulti evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso. Il giudice di primo grado non ha omesso di valutare le prove a discarico: ha valorizzato l’espressa esclusione dei presupposti dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., già richiamata nel provvedimento disciplinare.
Cadono così anche l’ottavo motivo — nessun diritto alla ricostruzione della carriera, né accoglimento implicito dell’istanza di annullamento del congedo — e il nono, poiché difetta il presupposto dell’ingiustizia del danno. L’appello è in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto, con condanna dell’appellante alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.