Buona condotta e iscrizione elenco buttafuori: motivazione sufficiente (TAR Lazio n. 307 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo costituisce espressione di un’autorizzazione di polizia, connotata da ampia discrezionalità e da finalità preventive di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. L’art. 11 T.U.L.P.S., letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 1993, consente il diniego in presenza di condotte, anche diverse dai reati ostativi tassativamente previsti, che rendano il soggetto immeritevole del titolo, non occorrendo un giudizio di pericolosità sociale. L’amministrazione deve motivare in modo congruo, valutando le osservazioni difensive presentate ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ma il sindacato del giudice amministrativo resta limitato al travisamento dei fatti e alla manifesta illogicità, non potendosi sostituire all’apprezzamento di merito.
Il Fatto
Un istituto di vigilanza ha chiesto alla Prefettura l’iscrizione di un proprio dipendente nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo, categoria “16/b buttafuori”, ai sensi del D.M. 6 ottobre 2009. L’amministrazione ha comunicato i motivi ostativi, fondati sul parere negativo della Questura per precedenti di polizia risalenti al periodo 2008-2015, e il procedimento si è concluso con un primo diniego.
Il ricorrente ha impugnato quel provvedimento e ha ottenuto l’annullamento per difetto di motivazione, con regressione del procedimento alla fase di valutazione delle osservazioni ex art. 10-bis. In esecuzione, la Prefettura ha adottato un nuovo decreto di diniego. Il ricorrente lo ha impugnato davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione del giudicato amministrativo e la persistenza di una motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’iscrizione come autorizzazione di polizia, il cui contenuto permissivo abilita allo svolgimento di un’attività di controllo e vigilanza in luoghi aperti al pubblico. La ratio dell’obbligo è la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, con finalità preventive a garanzia della collettività. L’iscrizione non è una generica abilitazione, ma è ancorata al concreto svolgimento dell’attività al servizio di un determinato datore di lavoro.
Il richiamo è all’art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009, che subordina l’iscrizione al possesso dei requisiti di cui all’art. 11 T.U.L.P.S.. Questa norma distingue ipotesi di potere vincolato e ipotesi di discrezionalità, tra cui rientra il requisito della buona condotta. In ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 440 del 1993, l’onere di provare la buona condotta non grava sull’interessato. L’assenza dei presupposti del potere vincolato non impedisce all’amministrazione di negare il titolo, valutando fatti che, pur non costituendo reato, rendano il soggetto immeritevole.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui il giudizio di affidabilità parte dai dati per giungere a una valutazione complessiva, onde desumerne il pericolo di inaffidabilità e di abuso del titolo. La valutazione spetta all’autorità di pubblica sicurezza con prudente apprezzamento delle circostanze e deve estrinsecarsi in una congrua motivazione. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato al travisamento dei fatti o alla manifesta illogicità.
Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene rispettato l’onere motivazionale. In esecuzione della precedente sentenza, la Prefettura ha valutato le osservazioni, evidenziando che esse non apportavano elementi innovativi e che i pregiudizi, benché risalenti e non sfociati in condanne, rilevavano ai fini della buona condotta. Il percorso logico risulta chiaro anche in relazione alla natura dell’attività di “governo” dell’ordine e della sicurezza nei locali pubblici, che impone standard comportamentali più elevati. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con integrale compensazione delle spese di lite e conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.