Vincolo cimiteriale e condono: rinvio statico all’art. 31 legge 457/1978 (TAR Toscana n. 1053 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rinvio che l’art. 338, comma 7, r.d. n. 1265/1934 opera all’art. 31 della legge n. 457/1978 è di tipo statico e non dinamico, poiché la norma introduce una deroga eccezionale al regime di inedificabilità proprio del vincolo cimiteriale. Ne consegue che non è invocabile, in zona sottoposta a vincolo cimiteriale, la nozione di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 d.P.R. n. 380/2001, né la disciplina delle opere pertinenziali entro il 20 per cento. Il vincolo cimiteriale è di inedificabilità assoluta, rileva ai fini della legislazione sul condono edilizio e non è condizionato alla certezza della futura espansione del cimitero, essendo funzionale anche alla tutela della sacralità dei luoghi e a esigenze di salubrità. La deroga del comma 7 presuppone interventi su edifici preesistenti e non si estende a opere autonomamente utilizzabili.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari per successione di un immobile abitativo in Firenze. Nel resede fronteggiante l’abitazione era stato realizzato nel 1966, in assenza di titolo edilizio, un box in muratura, metallo e vetro, di superficie non residenziale pari a mq 11,55, da sempre adibito a ricovero di un’autovettura e di piccoli attrezzi. Il padre dei ricorrenti presentava nel 1986 domanda di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47/1985.
Il Comune di Firenze respingeva la domanda e ordinava la demolizione del manufatto, ritenendolo ricadente in area sottoposta a vincolo cimiteriale e quindi preclusa a qualsivoglia edificazione ai sensi dell’art. 338 r.d. n. 1265/1934. I proprietari impugnavano il diniego e l’ordine di ripristino davanti al TAR Toscana, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura con cui si tenta di ampliare l’area delle opere ammesse in zona vincolata, sostituendo nel comma 7 il riferimento alla legge n. 457/1978 con quello all’art. 3 d.P.R. n. 380/2001 e richiamando la previsione delle pertinenze entro il 20 per cento del volume esistente. Il motivo è infondato.
La Sezione richiama la propria sentenza n. 138/2021, secondo cui l’art. 338, comma 7, costituisce norma eccezionale, che deroga al regime di inedificabilità del vincolo cimiteriale. In tale contesto il rinvio alla legge del 1978 non può che essere statico, insensibile al mutare nel tempo della definizione di ristrutturazione edilizia. Il comma 7 è stato introdotto dall’art. 28, comma 1, lett. b), legge n. 166/2002, quando già esisteva l’art. 3 d.P.R. n. 380/2001: se il legislatore avesse voluto un rinvio dinamico, avrebbe rinviato a quest’ultima norma.
Il Collegio aggiunge che nella specie si tratta di opera autonomamente utilizzabile, che non rientra nelle previsioni derogatorie richiamate. La deroga opera solo per interventi su edifici preesistenti, mentre nessuna rilevanza ha la natura pertinenziale dell’opera (in tal senso la sentenza della Sezione n. 787/2019).
Quanto alla pretesa natura non assoluta del vincolo, il TAR ribadisce che esso è di inedificabilità assoluta, come affermato da ultimo nelle sentenze nn. 35 e 414 del 2026. Il vincolo è funzionale a una pluralità di fini pubblici — espansione del cimitero, sacralità dei luoghi, salubrità — e non è condizionato alla certezza della successiva espansione. Né risultano applicabili le previsioni sopravvenute della legge n. 199/2025.
Il dubbio sulla preesistenza del vincolo rispetto al manufatto del 1966 è smentito dalla sua inclusione nel PRG del 1962 (c.d. Piano Detti). L’ordine di demolizione è conseguenza del diniego e della violazione del vincolo di inedificabilità assoluta. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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