Incentivi certificati bianchi, annullamento d’ufficio e onere di provare l’impossibilità documentale (Cons. Stato n. 6257 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi da certificati bianchi, il sequestro della documentazione disposto dall’autorità giudiziaria non integra la forza maggiore idonea a giustificare l’inottemperanza alle richieste istruttorie del Gestore, quando il soggetto titolare del progetto non provi di aver diligentemente coltivato le istanze di dissequestro e di accesso al fascicolo. Incombe infatti sul privato, in forza del principio di autoresponsabilità che governa il sistema degli incentivi e dei generali criteri sull’onere della prova, dimostrare l’impossibilità di adempiere. Il provvedimento di annullamento d’ufficio è sufficientemente motivato ove richiami la mancata produzione degli elementi istruttori nonostante la proroga concessa, senza obbligo di puntuale confutazione delle singole controdeduzioni. Il controvalore dei titoli indebitamente percepiti va restituito al prezzo di riferimento, calcolato su parametri obiettivi e uniformi, insensibili alle vicende privatistiche del singolo operatore.

Il Fatto

L’appellante è una società di servizi energetici che opera nel meccanismo dei certificati bianchi, disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012. Tra il dicembre 2014 e il marzo 2015 la società ha presentato al Gestore dieci richieste di verifica e certificazione per l’installazione di gruppi di continuità statici ad alta efficienza, tutte accolte.

Nel dicembre 2017 il Gestore ha avviato il procedimento di annullamento d’ufficio di quei provvedimenti, chiedendo la documentazione giustificativa. La società ha riferito che i documenti erano sotto sequestro della Procura. Concessa una proroga, e comunicato che l’autorità giudiziaria aveva autorizzato la consultazione e l’estrazione di copia, la documentazione non è stata prodotta. Il Gestore ha quindi annullato in autotutela le RVC e chiesto la restituzione dei titoli. Il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Di qui l’appello.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Consiglio respinge la richiesta di rinvio della trattazione. L’evento cui la società vorrebbe subordinare il prosieguo del giudizio — la futura istanza di riesame al Gestore — è futuro e incerto, dunque incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. e all’art. 2, comma 2, c.p.a., di cui il comma 1-bis dell’art. 73 c.p.a. è corollario.

Nel merito, escluso ogni vizio di omessa pronuncia da parte del T.a.r., il collegio affronta il nodo della mancata produzione documentale. L’art. 14 delle linee guida AEEG n. EEN 9/11 impone ai titolari dei progetti obblighi di conservazione strumentali ai controlli del GSE. La società non ha prodotto quanto richiesto.

Tale inerzia non è giustificata dal sequestro invocato come forza maggiore: la società non ha dimostrato di aver coltivato con diligenza le istanze di dissequestro e di accesso, né ha riferito del loro esito. In base al principio di autoresponsabilità (Cons. Stato, sez. II, n. 7996 del 2025) e ai criteri di riparto dell’onere della prova, spettava alla società dimostrare l’impossibilità di adempiere. Rileva che il Gestore aveva comunicato l’autorizzazione della Procura all’estrazione di copia e concesso una proroga.

Quanto alla motivazione, l’amministrazione non deve confutare analiticamente ogni deduzione del privato, purché le abbia esaminate ed esposto ragioni sufficienti (Cons. Stato, sez. II, n. 1676 del 2026). La richiesta di applicazione dei commi 3 e ss. dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 è generica. Il calcolo della somma da restituire è infine immune da vizi, secondo la giurisprudenza della sezione (Cons. Stato, sez. II, n. 828 del 2025 e n. 389 del 2026): il controvalore dei titoli è determinato al prezzo di riferimento, con parametri obiettivi che garantiscono parità di trattamento. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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