Requisiti concorso dirigenti: basta il servizio in posizione di dirigenza (C.G.A.R.S. n. 131 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorso per l’accesso alla dirigenza pubblica di seconda fascia, il bando che richieda, quale requisito di ammissione, almeno cinque anni di servizio in posizione di dirigenza va interpretato secondo il dato letterale. Il requisito non presuppone il possesso di una formale qualifica dirigenziale, essendo sufficiente lo svolgimento effettivo di funzioni riconducibili alla posizione di dirigenza, come verificato dall’amministrazione di appartenenza. La previsione che, per le Autorità di Sistema Portuale, ammette il servizio in posizioni funzionali all’accesso alla dirigenza (Quadri) opera come alternativa di favore e non esclude la prima parte della disposizione. L’interpretazione è coerente con l’art. 7 del d.P.R. n. 70/2013, che ha abrogato il comma 2 dell’art. 28 del d.lgs. n. 165/2001.

Il Fatto

Un’Autorità di Sistema Portuale ha bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due dirigenti con riserva di un posto in favore del personale interno. All’esito della procedura, il primo graduato è risultato un dipendente del Ministero della Difesa, collocato in prima posizione nella categoria riservata al personale interno. Un altro candidato, collocato in terza posizione, ha impugnato gli atti di approvazione della graduatoria davanti al TAR Sicilia, sostenendo la mancanza dei requisiti di ammissione del primo graduato.

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando gli atti nella parte in cui avevano nominato vincitore il controinteressato. Hanno proposto appello sia l’Amministrazione sia il controinteressato, deducendo l’erronea interpretazione della lex specialis e della normativa vigente in tema di accesso alla dirigenza.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. riunisce i due appelli, proposti avverso la medesima sentenza, ed esamina congiuntamente le censure, sostanzialmente corrispondenti. La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 2, lett. c), punto i), del bando, che richiedeva di essere dipendenti di ruolo con almeno cinque anni di servizio in posizione di dirigenza o, per le Autorità di Sistema Portuale, in posizioni funzionali all’accesso alla dirigenza (Quadri).

Secondo il Collegio, la lex specialis va letta alla luce del dato letterale. La precisazione riferita alle Autorità di Sistema Portuale costituisce un’alternativa di favore e non esclude la prima parte della disposizione. Il requisito permette quindi la partecipazione sia dei Funzionari con cinque anni in posizione di dirigenza, sia dei Quadri in posizioni funzionali all’accesso alla dirigenza.

Tale lettura è confermata dal confronto con le altre previsioni del bando, che in altri punti richiedono espressamente la qualifica di dirigente e non la semplice posizione. Non è dunque condivisibile l’interpretazione del TAR, che aveva ritenuto necessario un ricorso incidentale del controinteressato avverso la clausola del bando.

Il Collegio richiama l’art. 7 del d.P.R. n. 70/2013, che ha abrogato il comma 2 dell’art. 28 del d.lgs. n. 165/2001 e ammette al concorso i dipendenti di ruolo muniti di laurea con almeno cinque anni di servizio, nonché coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati per almeno cinque anni. Nella specie, il controinteressato ha prestato servizio in posizione di dirigenza per oltre cinque anni, come verificato dall’Amministrazione di appartenenza, risultando superflua ogni ulteriore istruttoria. Irrilevante è quindi la mancata inclusione nell’elenco dei dirigenti. Le censure relative al bando sono infondate per le medesime ragioni. La sentenza di primo grado va riformata, con rigetto del ricorso originario e compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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