Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulle supplenze brevi (TAR Lazio n. 814 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, trovando il rimedio il proprio fondamento nell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La competenza spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm.. L’ammissibilità presuppone la definitività della sentenza ottemperanda e il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Il silenzio dell’amministrazione intimata integra prova dell’inottemperanza e giustifica l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm..
Il Fatto
La ricorrente, docente con periodi di supplenza breve, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto alla Retribuzione Professionale Docente e la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento di una somma, oltre interessi e spese. La sentenza, pubblicata il 21 febbraio 2025 e notificata in forma esecutiva al Ministero, non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato.
Non avendo l’amministrazione adempiuto, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto affermato la propria competenza sull’azione di ottemperanza, richiamando l’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. Ha poi verificato i presupposti dell’azione, ravvisandoli nella definitività della sentenza ottemperanda — accertata tramite certificazione della mancata proposizione dell’appello — e nel decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Nessun dubbio è stato ritenuto sussistente sulla riconducibilità della sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, fra i provvedimenti eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La norma, ha osservato il TAR, è dettata proprio per assicurare l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato nel caso deciso.
Sul merito il ricorso è stato giudicato fondato. Il Ministero non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato, né ha replicato all’invito contenuto nel decreto presidenziale n. 32 del 20 gennaio 2026, volto a favorire l’esecuzione spontanea.
Il Tribunale ha pertanto ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione. Per il caso di inottemperanza perdurante ha nominato fin d’ora, ratione muneris, il dirigente preposto al servizio contabilità e bilancio del Ministero, con ulteriore termine di sessanta giorni, su istanza della parte. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e la mancata esecuzione del decreto presidenziale.
Nota della Redazione
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