Comparazione effettiva e non preconcetta per titoli esteri (TAR Lazio n. 8828 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all’estero, l’Amministrazione è tenuta a un confronto analitico ed effettivo tra la formazione del richiedente e quella prescritta dalla normativa nazionale, non potendo il diniego fondarsi su rilievi di carattere generale o formale. L’assenza di un titolo abilitativo nello Stato di origine non costituisce una barriera preconcetta al riconoscimento, ove le conoscenze e le competenze del richiedente siano documentate, potendo l’Amministrazione imporre misure compensative, eventualmente aggravate, per colmare le differenze riscontrate.
Il Fatto
Un docente aveva chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna presso l’Università “San Jorge” di Saragozza. L’Amministrazione, acquisito il parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca, aveva rigettato l’istanza, ritenendo l’attestato privo di requisiti giuridici per essere valutato in Italia e rilevando incolmabili differenze tra il percorso estero e quello previsto dal D.M. 30 settembre 2011. Il ricorrente aveva impugnato il diniego, deducendo il difetto di istruttoria e la violazione dei principi europei in materia di libera circolazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, richiamando la costante giurisprudenza euro-unitaria, secondo cui le autorità dello Stato membro ospitante, quando la situazione non ricada nella direttiva 2005/36/CE ma negli articoli 45 e 49 TFUE, sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi e dell’esperienza dell’interessato, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale. La Corte ha citato la recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sezione VIII, del 20 novembre 2025, nelle cause riunite C-340/24 e C-442/24, che ha precisato come lo Stato membro ospitante resti libero di tener conto di un titolo non riconosciuto nello Stato di origine nell’ambito di tale valutazione comparativa.
Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto la valutazione ministeriale viziata, in quanto affidata a rilievi di carattere generale e formale, quali il richiamo ai requisiti di attivazione dei corsi di cui all’art. 3 del D.M. 30.09.2011 o la diversa denominazione del corso (“sostegno educativo” invece di “sostegno didattico”). Dalla documentazione emergeva invece una sovrapposizione delle materie approfondite nel percorso spagnolo con gli insegnamenti dell’Allegato B del D.M. 30.09.2011, oltre allo svolgimento di 300 ore di formazione pratica. L’Amministrazione non aveva quindi effettuato un reale confronto tra i programmi, né preso in considerazione la possibilità di imporre misure compensative.
La sentenza ha precisato che l’assenza di un titolo abilitativo non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, potendo le differenze essere colmate con misure compensative, anche aggravate con ore aggiuntive di didattica e tirocinio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza europea, ivi inclusa la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sezione VI, dell’8 luglio 2021, in causa C-166/2020, secondo cui lo Stato membro ospitante ha il diritto di esigere la dimostrazione dell’acquisizione delle conoscenze mancanti o di fissare misure di compensazione.
Il Collegio ha infine valorizzato la circostanza che il Ministero ha ammesso ai percorsi di specializzazione di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, docenti in possesso del medesimo titolo estero per cui è causa, ritenendolo idoneo ai sensi del Decreto Interministeriale n. 77 del 24 aprile 2025. Tale circostanza ha reso evidente l’irragionevolezza del diniego, non chiarendo l’Amministrazione perché lo stesso titolo non potesse essere valutato ai fini del riconoscimento con misure compensative. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del provvedimento e obbligo di riesame dell’istanza; le spese sono state compensate, data la pluralità di orientamenti giurisprudenziali.
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Nota della Redazione
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