Porto d’armi: la remissione di querela non esclude l’inaffidabilità (TAR Piemonte n. 358 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi non esiste un diritto soggettivo del privato, ma una regola generale di divieto che l’Amministrazione può rimuovere solo in via eccezionale, all’esito di una valutazione ampiamente discrezionale volta a prevenire l’abuso delle armi. Il giudizio di non affidabilità è prognostico e ha funzione precauzionale: esso differisce dall’accertamento penale, che è improntato a tassatività e persegue finalità repressive. Ne consegue che l’Autorità di pubblica sicurezza può valutare i fatti di reato nella loro oggettività storica e prescindere dagli esiti del procedimento, compresa la remissione di querela, che incide solo sulla procedibilità e lascia impregiudicato l’accertamento dei fatti. Il sindacato di legittimità resta esterno all’apprezzamento amministrativo, essendo sufficiente che la motivazione dia conto di circostanze attuali e concrete, logicamente idonee a fondare il rischio di abuso.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso sportivo. Il Questore della provincia di Torino aveva respinto la domanda e il Prefetto, investito del ricorso gerarchico, lo aveva rigettato ravvisando l’inaffidabilità del richiedente. Il diniego muoveva dalla condotta che aveva originato una vicenda giudiziale, ritenuta sintomatica di una personalità priva del necessario autocontrollo in situazioni critiche e quindi potenzialmente in grado di abusare del porto d’armi.
Il privato ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Piemonte, deducendo la violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, per essere stata introdotta una motivazione ulteriore rispetto ai motivi ostativi comunicati, e la violazione degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., per eccesso di potere e difetto di motivazione. Sosteneva di non essere mai stato condannato né sottoposto a misure di sicurezza e di aver tenuto, dal 2013 in poi, una condotta irreprensibile. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo di riferimento ricordando che in materia di armi la regola è il divieto di detenzione e che l’autorizzazione costituisce un’eccezione, rimessa a una valutazione ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza diretta a prevenire l’abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il giudizio di non affidabilità può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne o a misure di pubblica sicurezza.
Il passaggio centrale riguarda la distinzione tra la valutazione amministrativa e l’accertamento penale. Il giudizio previsto dal T.U.L.P.S. è prognostico e precauzionale; quello del giudice penale è improntato a tassatività, svolge funzione repressiva e presuppone l’accertamento dei fatti oltre ogni ragionevole dubbio. Proprio da questa diversità deriva il potere dell’Amministrazione di valutare i fatti nella loro oggettività storica e di prescindere dagli esiti processuali, a maggior ragione quando questi si sostanziano in sentenze di non luogo a procedere per ritiro della querela.
Nel caso concreto l’Amministrazione ha valorizzato il comportamento che aveva dato origine al procedimento penale, definito con remissione di querela, e lo ha ritenuto indiziario di una personalità priva di autocontrollo in situazioni critiche. Il Collegio ha osservato che la remissione influisce soltanto sulla procedibilità del reato e non vale a escludere l’avvenuta commissione dei fatti, lasciando inalterata la necessità di un’autonoma valutazione da parte dell’Autorità amministrativa.
Quanto all’onere motivazionale, la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui l’ampiezza della discrezionalità riduce la rilevanza degli obblighi di motivazione: è sufficiente che il provvedimento contenga elementi idonei a far ritenere le valutazioni dell’Amministrazione non irrazionali né arbitrarie, restando estraneo al sindacato di legittimità l’apprezzamento prognostico sul non abuso delle armi. Il diniego, adottato all’esito di un’istruttoria completa, è stato quindi ritenuto logico e coerente, con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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